Il 2017 volge al termine, così come il mio periodo di maternità.
Si riapre l'8 gennaio. Nel mentre.... Buone Feste a tutti!
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Ammalarsi lontano da casa non è mai piacevole. Se a questo poi si aggiungono le complicazioni burocratiche.... Vediamo cosa dovete tradurre nel caso di malattia contratta all'estero durante un soggiorno di lavoro. Dal sito della CGIL ecco utili informazioni. Bisogna innanzitutto distinguere tra: 1. malattie durante un temporaneo soggiorno all'estero insorte nei confronti di lavoratori occupati in Italia; 2. malattie insorte nei confronti di lavoratori occupati in paesi appartenenti all'Unione Europea o in Paesi convenzionati con l'Italia; 3. malattie insorte nei confronti di lavoratori occupati all'estero in Paesi non convenzionati con l'Italia; All'interno di questa casistica occorre fare attenzione al significato da attribuire all'espressione "soggiorno all'estero". Infatti la malattia potrebbe manifestarsi, derivandone una diversa modalità di certificazione, sia in un Paese UE o extracomunitario convenzionato oppure in un Paese extracomunitario non convenzionato. 1) Malattie durante un temporaneo soggiorno all'estero insorte nei confronti di lavoratori occupati in Italia. Il lavoratore deve provvedere a inviare al proprio datore di lavoro e all'INPS, nel termine ordinario di 2 giorni, la certificazione medica rilasciata all'estero. In questo caso non è necessaria alcuna traduzione del certificato rilasciato in lingua italiana, ma sarà la sede INPS competente a provvedere a questa operazione. 2) Malattie insorte nei confronti di lavoratori occupati in paesi appartenenti all'Unione Europea o in Paesi convenzionati con l'Italia. La certificazione necessita, ai fini del riconoscimento dell'indennità, deve essere legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero. La necessità della "legalizzazione" viene meno qualora l'Ambasciata o il Consolato incarichino un medico di propria fiducia di esaminare i certificati medici prodotti. Detti medici accertano la veridicità del certificato (e possono anche sottoporre a visita l'interessato) e, in casi di riscontro positivo, consegnano ai lavoratori la certificazione "originale" convalidata oppure redigono una nuova certificazione in lingua italiana (in sostituzione del primo certificato prodotto). Sono altresì esenti dalla legalizzazione, a condizione che rechino l'apostille, gli atti e i documenti rilasciati dagli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja. Ciò posto, il lavoratore provvede comunque entro il termine ordinario di 2 giorni dal rilascio a inviare una copia della certificazione al datore di lavoro e all'INPS e successivamente farà pervenire l'originale "legalizzato" della documentazione. 3) Lavoratori occupati in Paesi appartenenti all'Unione Europea o in Paesi convenzionati con l'Italia I lavoratori comunitari, cittadini degli altri Stati membri dell'Ue (Italia, Germania, Francia, Lussemburgo, Olanda, Belgio, Regno Unito, Irlanda, Austria, Spagna, Portogallo, Grecia, Danimarca, Svezia, Finlandia, Polonia, Slovacchia,Repubblica Ceca, Slovenia,Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta e Cipro, Romania e Bulgaria), sono considerati lavoratori nazionali. L'assicurato, nel caso in esame, deve presentare all'Istituzione estera, entro 3 giorni dall'inizio dell'inabilità, idonea certificazione di malattia e deve essere munito della Tessera europea assicurazione malattia (che ha sostituito il formulario E111). Sarà poi l'istituzione estera che provvederà a trasmettere all'INPS la documentazione medica acquisita, compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati. L'onere della traduzione del certificato grava sulla sede INPS che riceve la certificazione medica in lingua originaria. Ferma restando la suddetta procedura di invio, qualora il lavoratore sia occupato in Paesi convenzionati o che hanno stipulato un accordo bilaterale con l'Italia, il certificato rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria straniera è in tutto e per tutto equiparato a quello nazionale e deve essere inviato senza necessità di traduzioni o legalizzazioni particolari, a condizione che tale obbligo sia espressamente escluso dalla convenzione o accordo bilaterale. I Paesi in questione sono: - quelli extra UE con i quali sono stati stipulati Accordi che prevedono l'applicazione della disciplina comunitaria (Islanda, Norvegia e Liechtenstein (in base all'Accordo See), Svizzera (in base all'Accordo sulla libera circolazione tra CH e UE) e Turchia (in applicazione alla ConvenzioneEuropea di sicurezza sociale); - extra Ue con i quali sono state stipulate Convenzioni estese all'assicurazione per malattia (Argentina, Bosnia Erzegovina, Brasile, Croazia,Jersey e Isole del Canale,Macedonia, Principato di Monaco,Repubblica di San Marino, Stato di Serbia e Montenegro, Tunisia,Uruguay e Venezuela). Sono esenti da legalizzazione, a condizione che rechino l'"apostille", gli atti e i documenti degli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. Lavoratori occupati all'estero in Paesi non convenzionati con l'Italia Il lavoratore occupato in Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale, che si ammala durante lo svolgimento di lavoro all'estero, deve trasmettere il certificato, entro 5 giorni dal rilascio, al proprio datore di lavoro; il certificato di diagnosi deve essere inviato alla rappresentanza diplomatica o consolare presente nel territorio estero, la quale provvede ad apporre un timbro al suo arrivo e ad inviare a favore dell'INPS in Italia dopo aver provveduto alla sua traduzione in lingua italiana e alla sua "legalizzazione". Continua la serie ispirata alle domande dei clienti con una richiesta...di una collega:
Perché a Como mi hanno detto che essendo iscritta solo alla camera di commercio Non posso più asseverare? Altri tribunali accettano, anzi nel verbale sono previste entrambe le possibilità? Tribunale che vai disposizioni che trovi... Perché una richiesta di una collega in una serie dedicata ai clienti? Perché il traduttore è l'elemento chiave del processo di traduzione e questa domanda è fondamentale per capire a quale traduttore affidare l'incarico. Mi spiego meglio: purtroppo la collega ha ragione, tribunale che vai disposizioni che trovi. Spesso funzionari di tribunali diversi dicono cose diverse e non esiste un testo di riferimento che stabilisca in modo chiaro i requisiti dei traduttori giurati. Quindi attualmente esistono tribunali che richiedono l'iscrizione all'albo dei CTU, la residenza nella provincia in cui è situato il Tribunale, l'iscrizione alla Camera di Commercio... oppure niente di tutto ciò. Oltre ai vincoli imposti dai Tribunali, i paesi di destinazione dei documenti possono richiedere espressamente l'iscrizione all'albo (è il caso della Russia, del Brasile o dell'Australia), per cui un traduttore in possesso di tutti i requisiti per il tribunale italiano magari non potrebbe comunque aiutarvi. Attenzione: questo tipo di informazione non ve la può fornire il tribunale. Nel caso di documenti destinati all'estero dovete chiedere all'autorità ricevente che cosa vuole esattamente. Al di là dei disagi per noi professionisti, che ci troviamo a dover giustificare differenze di tempistiche oppure a non poter accettare determinati incarichi dall'oggi al domani, per i clienti stessi è utile sapere quali disposizioni ha deciso di applicare il proprio tribunale. Chiedendo preventivi a colleghi di tribunali diversi potreste risparmiare tempo (alcuni tribunali effettuano le asseverazioni solo su appuntamento, e può volerci anche qualche mese per ottenerne uno), soldi (le disposizioni sulle marche da bollo non sono uguali per tutti), scoprire che un traduttore non può effettuare il servizio, o che serve un particolare formato dei documenti (solo originali, fotocopie, plico unico, plichi separati...). Inoltre, verificando i requisiti del tribunale scelto non avrete brutte sorprese: basta chiedere come effettuare una traduzione asseverata all'Ufficio Volontaria Giurisdizione competente per evitare di vedersi respingere la pratica. Chiaramente è il traduttore che deve fornirvi questa consulenza, ma non è raro il caso di colleghi che accettano incarichi di asseverazione pur non occupandosene spesso e arrivano al giorno dell'asseverazione chiedendo al funzionario chiarimenti sui vari requisiti... Su Guidatraduzioni, Carolina scrive: vorrei sapere come posso fare una traduzione giurata di una patente di guida Cilena. Posso guidare in Italia nel primo anno di residenza ?
La patente è uno dei documenti che più spesso mi viene richiesto di tradurre. Per rispondere a Carolina, dico: la traduzione giurata (o asseverata) può essere effettuata da un traduttore iscritto all'albo dei CTU, o al Ruolo Periti ed Esperti della Camera di Commercio locale, oppure a nessuno dei tre, dinanzi al funzionario della Volontaria Giurisdizione del tribunale locale oppure al Giudice di Pace. I requisiti del traduttore (cioè l'iscrizione o meno a qualche albo) dipendono dal Tribunale locale. Trattandosi di poche parole, i tempi per la traduzione sono rapidi. Per l'asseverazione invece dipende dal tribunale in cui si recherà il traduttore scelto. (Per quanto riguarda Rovigo, dove opero io, parliamo di 24/48 ore da conferma incarico). Non è necessaria la legalizzazione perché il documento resta in Italia. Con la traduzione asseverata della patente potrete circolare per il primo anno, poi dovrete procedere alla conversione. Se vi interessano altri post sull'argomento potete leggere anche questo che ho scritto basandomi sulle domande dei miei clienti. |
La traduzione giurata diventa facile!Devi sposarti con un cittadino straniero? Far tradurre il certificato di nascita di tuo figlio? Vuoi andare a studiare all'estero? O cerchi lavoro all'estero? In tutti questi casi ti serve una traduzione! Leggi i miei post per capire quali domande fare quando acquisti questo servizio e come risparmiare! Oppure contattami direttamente, risponderò a qualsiasi dubbio! Categorie
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