Come puoi riscattare, dei periodi di lavoro svolti all'estero? Ecco la procedura prevista. Si può richiedere il riscato per lavori non coperti da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana per lavoratori e superstiti con cittadinanza italiana. È una facoltà che permette di riscattare i periodi di lavoro subordinato compiuti all'estero, non coperti da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana.
CHI PUO' FARLO? Possono esercitare la facoltà di riscatto i lavoratori che, al momento della presentazione della domanda, abbiano la cittadinanza italiana, anche se durante i periodi di lavoro da riscattare abbiano avuto la cittadinanza straniera. Inoltre, hanno titolo al riscatto i superstiti, qualunque sia la loro cittadinanza, di lavoratori deceduti dopo il 30 aprile 1969, che, alla data della morte, erano cittadini italiani. Non possono invece esercitare la facoltà di riscatto i datori di lavoro, anche se si tratta di imprese o amministrazioni italiane. COME FUNZIONA? Sono riscattabili i periodi di lavoro subordinato prestati all'estero:
I contributi possono essere accreditati solo dopo il pagamento di un onere di riscatto e sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni. COME FARE LA DOMANDA? Requisiti Per l'accoglimento della domanda di riscatto è necessario provare l'esistenza e durata del rapporto di lavoro. L'esistenza del rapporto di lavoro deve risultare da documentazione in originale, attinente al rapporto medesimo e risalente all'epoca dello stesso rapporto o anche in periodi successivi, ma comunque remoti rispetto alla domanda di riscatto (buste paga, libretti di lavoro, lettere di assunzione, di licenziamento, di ben serviti e simili). Sono ritenute valide le dichiarazioni di lavoro rilasciate da istituzioni pubbliche straniere che attestino sia il rapporto di lavoro che la sua durata, debitamente tradotte. Le dichiarazioni prive delle caratteristiche suddette e rilasciate ora per allora dal datore di lavoro devono essere necessariamente convalidate dalle autorità consolari con riguardo al contenuto intrinseco delle dichiarazioni in argomento e pertanto basarsi su opportune verifiche e accertamenti relativi all'effettivo espletamento del rapporto di lavoro. Di tali documenti, se redatti in lingua straniera, deve essere prodotta la traduzione recante la convalida dell'autorità diplomatica o consolare del Paese da cui i documenti provengono, ovvero dei traduttori a ciò legalmente autorizzati. Se il richiedente il riscatto risiede all'estero, la traduzione di tali documenti dovrà invece essere convalidata dall'autorità consolare o diplomatica italiana del Paese di residenza o del Paese nella cui lingua i documenti sono stati redatti. Quando fare domanda La richiesta di riscatto per lavoro all'estero può essere presentata senza limiti temporali, anche dopo la concessione di un trattamento pensionistico. Come fare domanda La domanda si presenta online all'INPS attraverso il servizio dedicato. www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.riscatto-dei-periodi-di-lavoro-compiuti-all-estero-50187.riscatto-dei-periodi-di-lavoro-compiuti-all-estero.html Per la traduzione dei tuoi documenti, posso aiutari io. Scrivimi!
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