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La guida definitiva alla traduzione per riconoscimento di titoli di studio

La guida definitiva al riconoscimento di titoli  esteri

Riconoscimento di titoli di studio esteri per concorso 

Cosa fare per ottenere il riconoscimento dei titoli di studio o dei titoli professionali conseguiti all'estero? Scoprilo qui!
 

Contenuti

1. Concorso docenti 2020
  • ​​Documenti necessari per il concorso docenti 2020
  • Riconoscimento di titoli esteri
2. Equivalenza: cos'è e come richiederla​
  • Come richiedere l'equivalenza
​3. Equipollenza: cos'è e come richiederla
  • Chi può chiedere l'equipollenza
  • Come richiedere  l'equipollenza
  • Quali documenti allegare alla domanda
  • Traduzioni necessarie per richiedere l’equipollenza del titolo di studio estero 
  • Quali sono i tempi

4. Altri tipi di riconoscimento dei titoli
  • Riconoscimento accademico dei titoli conseguiti all’estero
  • Conseguimento dei titoli universitari italiani (equipollenza)
  • Equipollenza del Dottorato di Ricerca
  • Riconoscimento professionale
  • Riconoscimento di titoli italiani all’estero
​5. Riconoscimento abilitazione all'insegnamento estera
6. Dichiarazione di valore
  • Come si ottiene la Dichiarazione di valore?
  • Diploma Supplement al posto della Dichiarazione di valore
  • Quando non serve la dichiarazione di valore
​7. Riconoscimento di titoli di studio: in sintesi
 
 

Concorso docenti 2020

 

​​Documenti necessari per il concorso docenti 2020


Pur con i dovuti distinguo relativi a gradi e tipo di posti, possiamo dire che servono:
  1. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia;
    – diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia, purché conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002.
Per i posti di sostegno:
  1. È richiesto, in aggiunta a uno tra i titoli di cui ai punti precedenti, lettere a) e b), il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno o analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia.
​Per la scuola secondaria
  1.  titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia;
    – titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione all’insegnamento per diverso grado o classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia;
    – titolo di accesso alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia, congiuntamente al possesso dei 24 CFU/CFA previsti dalla legge 107.
​Vedi? In tutti i casi la parola chiave, se hai ottenuto il tuo titolo all'estero, è RICONOSCIUTO. Passiamo quindi a parlare di RICONOSCIMENTO di titoli esteri in Italia. 
 

Riconoscimento di titoli esteri

Per far sì che i tuoi titoli accademici di studio ottenuti all’estero abbiano valore legale in Italia devi ottenerne il riconoscimento, con due possibilità diverse a seconda dello scopo. Se vuoi solo conferire valore legale al tuo titolo puoi optare per l’equipollenza; se invece vuoi partecipare a concorsi pubblici dovrai optare per l’equivalenza. 
INDICE CONTENUTI
 

Equivalenza: cos'è e come richiederla

Non conferisce valore legale al titolo, semplicemente certifica che il tuo titolo di studio straniero equivale a quello italiano.
 

Come richiedere l'equivalenza

L’equivalenza è disciplinata da un provvedimento valido solo per il caso specifico per cui viene richiesta (quindi se ti servirà di nuovo dovrai rifare domanda) e per casi precisi (cioè titoli acquisiti nei paesi aderenti alla convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997, e titoli  e certificazioni comunitarie acquisiti  nell’Unione europea, negli Stati aderenti all’Accordo  sullo spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica).

I motivi per cui puoi chiedere l’equivalenza sono vari e includono: Accesso a pubblici concorsi, Attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva nei pubblici concorsi/Progressione di carriera nella P.A., Fini previdenziali/Riscatto periodo di studi, Accesso al praticantato o tirocinio successivi al conseguimento del titolo… In base al singolo caso dovrai quindi inoltrare la tua richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, oppure al MIUR, oppure ancora all’Amministrazione interessata (per una lista completa visita il sito http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli-overview.aspx).

Quindi, se vuoi partecipare a un concorso pubblico (tipo il concorso per i docenti) ma hai ottenuto il tuo titolo all’estero, e non hai l’equipollenza, puoi chiedere l’equivalenza per quello specifico concorso. L’equivalenza rilasciata sarà valida solo per lo specifico corso o concorso citato. Tutti i moduli per la richiesta dell’equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero sono scaricabili qui.
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INDICE CONTENUTI
 

Equipollenza: cos'è e come richiederla

Con l'equipollenza il tuo titolo di studio acquisito all'estero acquisisce un valore legale in Italia (cioè è dichiarato corrispondente ad un titolo specifico conseguibile in Italia) e potrai utilizzarlo per tutti gli usi collegabili ad esso (ad esempio per partecipare al concorso docenti, a concorsi pubblici...).
Con l'equipollenza il tuo titolo è valido per sempre e su tutto il territorio nazionale. 
 

Chi può chiedere l'equipollenza

L'art. 379 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 stabilisce che possono chiedere il riconoscimento dei propri titolo di studio (non universitari) conseguiti all'estero: 
  • cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo all’estero
  • cittadini italiani per matrimonio (art. 381 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297)
  • cittadini italiani per naturalizzazione (art. 381 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297)
  • i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea
  • i cittadini degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo
  • i cittadini della Confederazione elvetica (Svizzera)
  • i titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 383 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e comma 3 dell'art 26 del Decreto Legislativo 251/2007)

Titoli esclusi
L'equipollenza non può essere richiesta da
cittadini extracomunitari
né per titoli relativi ad arti e professioni sanitarie (per queste, guarda il sito del Ministero della Salute) né infine per qualifiche professionali (per le quali è competente il Punto nazionale di contatto per i riconoscimenti professionali).
 

Come richiedere l'equipollenza

Per ottenere l'equipollenza occorre presentare la domanda compilando l'apposito modello (e gli allegati contenuti nelle ultime pagine del modello stesso)
La domanda va presentata:
  • in carta semplice per i diplomi di scuola primaria (scuole elementari) e secondaria di primo grado (scuole medie)
  • con marca da bollo del valore di € 16,00 per i diplomi di scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori)
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INDICE CONTENUTI
 

Quali documenti allegare alla domanda

Per il riconoscimento di titoli di studio di scuola secondaria di I grado (scuola media inferiore)

A. titolo di studio in originale o in copia autenticata con traduzione del diploma in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese di provenienza o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare del paese dove il documento è stato formato, operante in Italia;
B. legalizzazione della firma del capo d'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio (da parte dell'autorità diplomatica o consolare italiana operante nel paese straniero dove il documento è stato formato);
C. dichiarazione di valore del Consolato italiano dalla quale risulti:
  • la posizione giuridica della scuola frequentata all'estero (se statale, legalmente riconosciuta o privata, con chiara indicazione del gestore della scuola stessa);
  • il valore degli studi compiuti all'estero (durata, ordine e grado degli studi ai quali il titolo si riferisce);
  • la validità ai fini della prosecuzione degli studi, dell'assunzione a posti di lavoro o di impiego;
  • il sistema di valutazione (minima e massima) usato nelle scuole estere dove si sono svolti gli studi superiori e la votazione media conseguita con il titolo di studio;
D. curriculum degli studi, distinto per anni scolatici, possibilmente con l’indicazione delle materie con la relativa valutazione ottenuta, per ciascuna delle classi frequentate, tradotte in lingua italiana certificata conforme al punto a);
E. atti e documenti che dimostrino la conoscenza della lingua Italiana ai fini dell’esenzione della prova integrativa di lingua Italiana (per es. attestazioni di frequenza a corsi di lingua italiana, attestazione della lingua italiana tra le materie classificate nel curriculum scolastico, prestazioni lavorative presso Istituzioni o Aziende italiane che dichiarano l’uso l’espressione della lingua italiana durante il lavoro);
F. documento (carta d’identità, passaporto, altro) dal quale si rilevi di essere:
  • cittadino italiano o di Stato membro dell’Unione europea;
  • oppure cittadino di Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo;
  • oppure cittadino della Confederazione elvetica;
  • oppure titolare di status di rifugiato o di protezione sussidiaria.
Va inoltre compilato e consegnato, in duplice copia, un elenco di tutti i documenti allegati alla domanda, come previsto da specifica nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Nota prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 e allegati).


Per il riconoscimento di titoli di studio di scuola secondaria di II grado (scuola media superiore)
​
A. titolo di studio in originale o in copia autenticata con traduzione del diploma in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese di provenienza o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare del paese dove il documento è stato formato, operante in Italia);
B. legalizzazione della firma del capo d'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio (da parte dell'autorità diplomatica o consolare italiana operante nel paese straniero dove il documento è stato formato);
C. dichiarazione di valore del Consolato italiano dalla quale risulti:
  • la posizione giuridica della scuola frequentata all'estero (se statale, legalmente riconosciuta o privata, con chiara indicazione del gestore della scuola stessa);
  • il valore degli studi compiuti all'estero (durata, ordine e grado degli studi ai quali il titolo si riferisce);
  • la validità ai fini della prosecuzione degli studi, dell'assunzione a posti di lavoro o di impiego;
  • il sistema di valutazione (minima e massima) usato nelle scuole estere dove si sono svolti gli studi superiori e la votazione media conseguita con il titolo di studio;
D. curriculum degli studi,distinto per anni scolatici, possibilmente con l’indicazione delle materie con la relativa valutazione ottenuta, per ciascuna delle classi frequentate, tradotte in lingua italiana certificata conforme al punto a);
E. programma delle materie oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza all’estero, accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana. Qualora le autorità scolastiche non dovessero rilasciare un tale attestato, la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente potrà desumere il programma in questione dalle pubblicazioni locali;
F. ogni altro titolo o documento (anche in fotocopia) che l’interessato ritiene utile a provare i dati portati nel curriculum, deve essere corredato da relativa traduzione ufficiale in lingua italiana;
G. eventuali atti (anche in fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana (per es. attestazioni di frequenza a corsi di lingua italiana, attestazione della lingua italiana tra le materie classificate nel curriculum scolastico, prestazioni lavorative presso Istituzioni o Aziende italiane che dichiarano l’uso l’espressione della lingua italiana durante il lavoro);
H. documento (carta d’identità, passaporto, altro) dal quale si rilevi di essere:
  • cittadino italiano o di Stato membro dell’Unione europea;
  • oppure cittadino di Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo;
  • oppure cittadino della Confederazione elvetica;
  • oppure titolare di status di rifugiato o di protezione sussidiaria.
Va inoltre compilato e consegnato, in duplice copia, un elenco di tutti i documenti allegati alla domanda, come previsto da specifica nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
 

Traduzioni necessarie per richiedere l’equipollenza del titolo di studio estero

Fotocopia autenticata e traduzione giurata del titolo di studio;
2. Documentazione relativa i programmi di corso e di esame finale, tradotti e legalizzati,
 

Quali sono i tempi

Per la presentazione della domanda non ci sono particolari vincoli temporali da rispettare.
I termini del procedimento possono andare dai 50 gg. per la procedura ordinaria ai 150 gg. per la procedura aggravata, che prevede una richiesta di parere ed eventuali prove integrative da parte delle Istituzioni scolastiche.
 

Altri tipi di riconoscimento dei titoli

 Si sente sempre parlare di equipollenza, ma dal 2002 non si usa più questo termine. Esistono invece varie possibilità di riconoscimento dei titoli ottenuti all’estero, come puoi leggere di seguito.
In base allo scopo per cui chiedi il riconoscimento del titolo cambierà sia l’ente a cui devi presentare richiesta sia il tipo di procedura.
Esiste il riconoscimento accademico, non accademico, professionale, di titoli dei rifugiati, di titoli italiani all’estero.
Di seguito ti parlerò solo del riconoscimento accademico, professionale e di titoli italiani all’estero. Tutte le informazioni complete però le trovi in questo sito. 
 
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Riconoscimento accademico dei titoli conseguiti all’estero

Finalità:
  1. accesso all’istruzione superiore,
  2. proseguimento degli studi universitari e
  3. conseguimento dei titoli universitari italiani,
 
Ente responsabile:
Università ed agli Istituti di istruzione universitaria
 
Come funziona:
Procedura di valutazione dei titoli finali di scuola secondaria superiore esteri per l’accesso ai corsi di primo ciclo (Laurea o Diploma accademico di primo livello). Tale procedura non trasforma il titolo estero di scuola secondaria in un titolo italiano, ma consente l’ingresso a corsi di primo ciclo se il titolo estero presenta tutte le seguenti caratteristiche:

(i) titolo finale ufficiale di scuola secondaria del sistema estero di riferimento;
(ii) titolo che consente nel sistema estero di riferimento l’ingresso a corsi di primo ciclo di medesima natura (es. accademica);
(iii) titolo ottenuto dopo un percorso complessivo di almeno 12 anni di scolarità;
(iv) nel caso esista una prova nazionale o un esame finale al fine dell’ingresso all’istruzione superiore, tale requisito è richiesto anche per l’ingresso ai corsi italiani.

Per alcuni titoli finali di scuola secondaria esteri, sono richiesti requisiti specifici. L’elenco di tali titoli e i requisiti aggiuntivi sono definiti all’interno dell’Allegato 1 delle Procedure per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2018-2019.

Le informazioni sull’iscrizione ai corsi e sui documenti da presentare sono fornite direttamente dalle istituzioni italiane di istruzione superiore.
 
Procedura di valutazione dei titoli finali esteri di primo e di secondo ciclo per l’accesso rispettivamente ai corsi di secondo (es. Laurea Magistrale) e terzo ciclo (es. Dottorato di Ricerca).

Tale procedura non trasforma il titolo estero in un titolo italiano, ma consente l’ingresso a corsi di secondo o terzo ciclo se il titolo estero presenta tutte le seguenti caratteristiche:

(i) titolo ufficiale rispettivamente di primo o secondo ciclo del sistema estero di riferimento, rilasciato da istituzione ufficiale del sistema estero;
(ii) titolo che consente nel sistema estero di riferimento l’ingresso a medesimi corsi di secondo o terzo ciclo;
(iii) titolo che presenta gli elementi di natura e disciplinari corrispondenti a quelli del titolo italiano richiesto per l’ingresso (come la natura accademica o gli elementi di ricerca).
Questi requisiti valgono per tutti gli studenti con titolo estero, indipendentemente dalla loro nazionalità, sia per le qualifiche rilasciate nei Paesi dell’Unione Europea (UE) che in quelli non-UE.
Le informazioni sull’iscrizione ai corsi e sui documenti da presentare sono fornite direttamente dalle istituzioni italiane di istruzione superiore.
INDICE CONTENUTI
 

Conseguimento dei titoli universitari italiani (equipollenza)

Procedura di valutazione dei titoli finali esteri di primo e di secondo ciclo per l’ottenimento di un corrispondente titolo finale italiano rispettivamente di primo o di secondo ciclo. Questa procedura ha l’obiettivo di rilasciare un titolo finale italiano, cioè avente valore legale nel nostro sistema.

Storicamente tale procedura è identificabile con il termine di “equipollenza”, anche se la Legge 148/2002 non utilizza più tale termine.

La valutazione di un titolo estero per questo scopo può produrre differenti risultati:

a) il rilascio del corrispondente titolo italiano senza la richiesta di sostenere ulteriori esami o di presentare elaborati finali (riconoscimento diretto); tale procedura è identificabile con il termine di “riconoscimento diretto” o di “equipollenza diretta” (casi molto rari);
b) la richiesta di sostenere ulteriori esami / ottenere ulteriori crediti e/o presentare elaborati finali per colmare la parte del curriculum degli studi non coperta dal titolo estero, al fine del rilascio del corrispondente titolo italiano; tale procedura è identificabile col termine di “abbreviazione di corso”.

Al fine della richiesta di rilascio del corrispondente titolo italiano, il titolo estero deve rispettare tutte le seguenti caratteristiche:

(i) essere titolo ufficiale rispettivamente di primo o secondo ciclo del sistema estero di riferimento, rilasciato da istituzione ufficiale del sistema estero;
(ii) consentire nel sistema estero di riferimento l’ingresso a medesimi corsi di secondo o terzo ciclo;
(iii) presentare i medesimi elementi di natura e disciplinari del titolo italiano corrispondente (numero di crediti, durata, natura accademica e/o elementi di ricerca, ecc.);
(iv) deve esistere un titolo italiano con cui si possa comparare il titolo estero, sia per tipologia che per ambito disciplinare.
Questi requisiti valgono per tutti gli studenti con titolo estero, indipendentemente dalla loro nazionalità, sia per le qualifiche rilasciati nei Paesi dell’Unione Europea (UE) che in quelli non-UE.
Le informazioni sulle procedure di riconoscimento delle qualifiche estere finalizzate al rilascio di titoli finali italiani sono fornite direttamente dalle istituzioni italiane di istruzione superiore.
INDICE CONTENUTI
 

Equipollenza del Dottorato di Ricerca

A determinate condizioni, i titoli di dottorato (PhD) rilasciati da università estere possono essere riconosciuti equipollenti al Dottorato di Ricerca italiano secondo quanto stabilito dall’art. 74 del DPR 382/80. La procedura di equipollenza dei dottorati esteri non rientra nell’ambito di applicazione delle Legge 148/2002, ma l’autorità competente è il Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che si avvale del parere del CUN (Consiglio Universitario Nazionale).

Per informazioni sui requisiti da possedere al fine di poter accedere a tale procedura di riconoscimento e sulla documentazione da allegare alla domanda, contatta l'ufficio ministeriale competente:

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)
Direzione Generale per lo Studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore – Uff. VI
Via Michele Carcani, 61 – 00153 Roma
e-mail: [email protected]
tel. +39 06.58497061

Per maggiori informazioni, per conoscere la documentazione da produrre e per scaricare il modulo di richiesta, si prega di collegarsi alla seguente pagina del sito MIUR.

Tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere
Il Decreto Ministeriale 1 settembre 2016 n. 662 definisce le corrispondenze tra le posizioni accademiche italiane e quelle di alcuni paesi esteri: a questo link è possibile scaricare la tabella di corrispondenza che costituisce parte integrante del decreto.
INDICE CONTENUTI
 
 

Riconoscimento professionale

In Italia le professioni si dividono in due categorie:

- professioni "non-regolamentate" dalla legge
- professioni "regolamentate" dalla legge
 
Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere uno specifico titolo di studio. Si tratta di professioni aperte indifferentemente sia ai possessori di titoli di studio italiani che esteri.

Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata ed è in possesso di un titolo estero non ha necessità di ottenerne il riconoscimento legale o formale per potersi inserire nel mercato del lavoro italiano.

Esempi di professioni NON regolamentate: quelle della pubblicità, della comunicazione, dei vari settori artistici e musicali (es. arredatore, attore, ballerino/a, cantante, compositore, direttore d’orchestra, musicista - strumentista, designer, stilista di moda, pittore, regista, scenografo, scultore, ecc.), della mediazione linguistica (interpreti e traduttori), del marketing, e molte altre ancora.

Può essere utile allegare alla qualifica un documento che possa descrivere le caratteristiche del titolo estero: questo potrà facilitarne la comprensione da parte di un potenziale datore di lavoro.
 
Professioni regolamentate: sono quelle il cui esercizio è regolato dalla legislazione nazionale. La legge stabilisce sia il titolo di studio indispensabile che i successivi requisiti di addestramento alla pratica della professione (per es. tirocinio e/o esame di Stato per l’abilitazione professionale) e le norme di deontologia professionale.

L’esercizio di tali professioni è protetto dalla legge ed è consentito esclusivamente ai soggetti abilitati secondo la normativa specifica per la tipologia di professione regolamentata.

Coloro che sono in possesso di un titolo professionale estero devono ottenerne il riconoscimento dalla competente autorità italiana allo scopo di poter esercitare legalmente in Italia la professione corrispondente.

Per “titolo professionale” si intende quello che nel Paese che lo ha rilasciato dà diritto ad esercitare una determinata professione regolamentata.

L’Italia riconosce le qualifiche professionali estere (il cosiddetto riconoscimento professionale) applicando:

- alle qualifiche di provenienza UE la legislazione comunitaria; si tratta delle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, che prevedono il riconoscimento della professione estera: l’autorità italiana competente può subordinare il riconoscimento a una misura compensativa (esame attitudinale o tirocinio di adattamento);
- alle qualifiche di provenienza non-UE, il DPR 394/99, Artt. 49-50, e il successivo DPR 334/04, con cui si estende ai titoli non-comunitari la possibilità del riconoscimento professionale attraverso misure compensative.

Per maggiori informazioni è stato istituito un Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali presso la il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Tel. 06 67795322 – 5210; e-mail: [email protected]).

Per maggiori informazioni: http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/riconoscimento-qualifiche-professionali/
 
Di seguito alcune istituzioni a cui richiedere il riconoscimento professionale e relative professioni:

Ministero della Salute
http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/
Professioni: Dietista; Educatore professionale; Farmacista; Fisioterapista; Infermiere; Logopedista; Medico/Medico Specialista; Odontoiatra; Ostetrica; Ottico; Podologo; Psicologo; Psicoterapeuta; Tecnico audiometrista; Tecnico audioprotesista; Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione vascolare; Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; Tecnico della riabilitazione psichiatrica; Tecnico di neurofisiopatologia; Tecnico ortopedico; Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; Tecnico sanitario di radiologia medica; Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; Veterinario.
 
Ministero della Giustizia
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_4_1.wp
Professioni: Agente di cambio; Agronomo e forestale iunior; Agrotecnico; Assistente sociale; Attuario; Attuario iunior; Avvocato; Biologo; Biotecnologo agrario; Chimico; Consulente del lavoro; Dottore agronomo e dottore forestale; Dottore commercialista; Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro; Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità; Geologo; Geometra; Giornalista; Ingegnere; Perito agrario; Perito industriale; Ragioniere; Tecnologo alimentare; Zoonomo.
 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
https://miur.gov.it/web/guest/riconoscimento-professione-docente
Professioni: Docente di scuola materna; Docente di scuola primaria; Docente di scuola secondaria (inferiore e/o superiore)
 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
https://www.miur.gov.it/libera-circolazione-dei-professionisti
Professioni: Architetto, Pianificatore territoriale, Paesaggista, Conservatore dei Beni Architettonici ed Ambientali, Architetto junior e Pianificatore junior
​
INDICE CONTENUTI
 

Riconoscimento di titoli italiani all’estero

Le procedure di riconoscimento dei titoli e delle qualifiche italiane all’estero e la documentazione richiesta per ottenere tale riconoscimento dipendono dalle regole e dalla legislazione specifica del paese dove si intende ottenere tale riconoscimento.

Pertanto non esiste alcuna forma di riconoscimento sovranazionale o automatico tra differenti paesi. Anche nel caso di accordi bilaterali o multilaterali riferiti al riconoscimento, si dovrà sempre sottoporre una richiesta di riconoscimento o passare tramite una procedura valutativa nel sistema estero.
Ciò vale anche all’interno dei paesi dell’Unione europea, tenuto conto che tale materia è demandata alla competenza di ogni singolo Stato.

In tutti i casi di riconoscimento, la documentazione da presentare è definita dall’autorità estera competente. Per questo si dovrà verificare:

- a quale ufficio porre la domanda;
- quali documenti sono necessari;
- la procedura di riconoscimento più adeguata.


Ogni paese ha uffici specifici preposti all’esame della domanda per il riconoscimento del titolo di studio. Sarebbe impossibile fornire in queste pagine un elenco esaustivo di tutte le autorità competenti.

In alcuni paesi esistono Centri nazionali di informazione sul riconoscimento dei titoli di studio. Chi è interessato a veder riconosciuti all’estero i propri titoli potrà rivolgersi direttamente al centro d’informazione nel paese in cui intende trasferirsi per studio o lavoro: in questo modo otterrà le informazioni necessarie sulle opportunità di riconoscimento e sulle procedure previste.

I Centri di informazione più strutturati si riferiscono ai 55 paesi aderenti alle reti ENIC-NARIC: sul sito http://www.enic-naric.net/country-pages.aspx potrete trovare l’elenco di tali paesi e i relativi Centri di informazione.

Sempre sul sito ENIC-NARIC, sono riportate informazioni sulle autorità di ogni paese al mondo che si occupano di istruzione e formazione superiore, suddivise per Regioni dell’UNESCO: Africa, Paesi arabi, Asia e Pacifico, Europa e Nord America, Latino America e Caraibi, Paesi del Mediterraneo.

Si consiglia di contattare la rappresentanza diplomatica in Italia del paese dove si intende ottenere il riconoscimento del titolo al fine di verificare la specifica legislazione nazionale e l’ente estero di riferimento preposto per tali procedure.

Uno strumento utile al fine di presentare al meglio le caratteristiche di ogni titolo di studio italiano di istruzione superiore è il Quadro dei titoli italiani – QTI.

Il CIMEA ha inoltre attivato un servizio di certificazione di titoli italiani - Credential Information Service - che risponde all'esigenza di rendere sempre più comprensibili e riconoscibili le qualifiche italiane all'interno del panorama internazionale.
 

Riconoscimento abilitazione all'insegnamento estera

Se hai ottenuto l’abilitazione all’insegnamento all’estero e vuoi lavorare come docente in Italia, dovrai chiedere il riconoscimento del titolo professionale al MIUR utilizzando i moduli scaricabili qui https://www.miur.gov.it/web/guest/riconoscimento-professione-docente
 
Le domande di riconoscimento professionale (nota MIUR)  dovranno essere presentate esclusivamente tramite la seguente applicazione. 
INDICE CONTENUTI
 

Dichiarazione di valore

La "Dichiarazione di Valore” è un documento che attesta il valore di un titolo di studio conseguito in un sistema di istruzione diverso da quello italiano,  redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero (Ambasciate/Consolati) ”competenti per zona”, vale a dire le più vicine alla città in cui si trova l’istituzione che ha rilasciato il titolo straniero.
Se il Paese in cui è stato rilasciato il titolo ha firmato la Convenzione del L’Aja (5 ottobre 1961), sul titolo bisognerà apporre la cosiddetta ”Apostilla de L’Aja” prima di richiedere la Dichiarazione di Valore. I fini per i quali può essere richiesta la Dichiarazione di valore sono i seguenti:
a) proseguimento degli studi scolastici e universitari;
b) iscrizione presso le Università;
c) omologazione di un titolo universitario per il proseguimento degli studi post lauream (master, dottorato, etc.);
d) equipollenza.
 

Come si ottiene la Dichiarazione di valore?

Se ancora non sei in possesso della DV sul tuo titolo di studio secondario o di istruzione superiore, devi farne domanda alla Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio, allegando i seguenti documenti:
  • titolo estero in originale;
  • traduzione legale in italiano del titolo stesso.
Le Rappresentanze diplomatiche italiane rilasciano la DV utilizzando moduli differenti a seconda del tipo di corso e di istituzione a cui sono interessati i singoli candidati:
  1. Iscrizione a un’università:
    • Modello E, se il candidato è interessato a un CL (studi di 1° ciclo) o a un CLSu/CLMu (studi di 2° ciclo in medicina, odontoiatria, ecc.);
    • Modello L, se il candidato è interessato a un CLS/CLM (studi di 2° ciclo, ma in campi disciplinari diversi da in medicina, odontoiatria, ecc.).
 
  1. Iscrizione a un’istituzione Afam:
    • Modello E bis, se il candidato è interessato a un CDA1 (studi di 1° ciclo);
    • Modello L bis, se il candidato è interessato a un CDA2 (studi di 2° ciclo).
RICORDA
  • Nel caso in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da un Paese la cui legislazione ne prevede la legalizzazione, le Rappresentanze diplomatiche italiane emettono la DV solo dopo che il titolo è stato legalizzato da parte dell’autorità competente di quel Paese (vai a Legalizzazione documenti).
  • Prima di emettere una DV, le rappresentanze diplomatiche italiane di norma controllano l’autenticità del titolo in questione.
  • La DV è utile a facilitare sia il riconoscimento, accademico o professionale, dei titoli di studio che l’inserimento nel mercato del lavoro (per es. quando si vuole lavorare in un settore privato evitando le procedure dell’equipollenza)
 

Diploma Supplement al posto della Dichiarazione di valore

La dichiarazione di valore può essere sostituita:
  • dal Diploma Supplement redatto secondo il modello della Commissione Europea per i titoli accademici rilasciati da Istituti di Paesi aderenti allo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (Bologna Process). 
    In questo caso, se vuoi iscriverti ad una Laurea Magistrale, non devi consegnare né il certificato con gli esami sostenuti né i programmi d’esame;
  • da attestazioni rilasciate da centri ENIC-NARIC che contengano tutte le informazioni di norma riportate nella dichiarazione di valore che servono per valutare un titolo.
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Quando non serve la dichiarazione di valore

Non è obbligatorio nè far legalizzare il titolo di studio nè farvi apporre l'Apostille de L'Aja:
  • se il tuo titolo è stato rilasciato da uno dei Paesi che hanno firmato la Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia) [*].
  • se il tuo titolo di studio è stato rilasciato da un’istituzione tedesca; ciò a seguito della Convenzione italo-tedesca sull’esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici [**].
 

Riconoscimento di titoli di studio: in sintesi.

Se vuoi dare valore legale a un titolo di studio emesso all'estero devi chiedere una traduzione giurata (asseverata) in italiano. Le altre cose che ti ho scritto (dichiarazione di valore, diploma supplement) dipendono dall'uso che farai del documento e vanno richieste sempre all'autorità ricevente.
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