La scorsa settimana abbiamo parlato della legalizzazione dei documenti. Cosa vuol dire legalizzare un titolo, in quali paesi è richiesta e quali sono quelli esentati. Oggi, invece affrontiamo il tema apostilla e asseverazione. APOSTILLE
Come scrivevamo la scorsa settimana in alcuni Stati, che aderiscono alla Convenzione dell’Aja, si sostituisce la legalizzazione degli atti con l’apposizione della apostille. Quest’ultima consiste in un’annotazione, rigidamente conforme al modello allegato alla Convenzione, che va apposta sull’originale del certificato straniero da parte dell’Autorità estera indicata come competente dalla legge di ratifica della Convenzione. Un cittadino straniero, di un Paese che ha aderito alla Convenzione dell’Aja, che deve far valere in Italia un certificato (es. certificato di nascita), potrà recarsi presso l’Autorità competente nel proprio Stato, designata dall’atto di adesione alla Convenzione, per ottenere l’apostille. Il documento apostillato viene riconosciuto in Italia in quanto paese facente parte della Convenzione e dunque in base alla legge italiana, quel documento deve essere ritenuto valido. L’apostille, come la legalizzazione, ha la funzione di attestare la veridicità della sottoscrizione e della qualifica legale del pubblico ufficiale straniero che ha rilasciato il documento nonché l’autenticità del sigillo o del timbro apposto sull’atto. La Convenzione dell’Aja si applica agli atti pubblici stranieri, tra i quali rientrano, ad esempio: i documenti rilasciati da un’autorità o da un funzionario dipendente da un’Amministrazione del Paese estero, i documenti amministrativi, gli atti notarili e le dichiarazioni ufficiali indicanti la registrazione, il visto di data certa e l’autenticazione di firma apposti su atti privati. L’apostille permette quindi di evitare la legalizzazione di documenti di vario genere, che di frequente riguardano i rapporti di parentela ed i legami familiari, ma può essere apposta esclusivamente su documenti predisposti all’estero da Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja, mentre i documenti eventualmente rilasciati in Italia dall'Autorità consolare dei medesimi Paesi, sono soggetti alla procedura di legalizzazione presso la Prefettura competente. Paesi esenti da legalizzazione Questi sono i paesi esenti da legalizzazione Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lettonia, Estonia, Austria, Germania. Consulta la lista nel link di seguito allegatowww.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41#nonmem UN’ALTERNATIVA? LE RAPPRESENTANZE CONSOLARI IN ITALIA Viene anche ammessa una prassi alternativa, sempre più diffusa tra i diversi paesi, per cui un certificato può essere rilasciato anche dal consolato del paese straniero operante in Italia, che é, per definizione, il terminale amministrativo di tutti gli uffici del paese di origine. Anche se non è prevista da nessuna legge dello Stato, questa prassi è di fatto riconosciuta come una valida procedura alternativa che potrebbe sembrare molto più semplice e comoda, ma in realtà non sempre è così: normalmente, infatti, anche le rappresentanze consolari in Italia non rilasciano i certificati direttamente a richiesta degli interessati, ma richiedono dei certificati provenienti dal loro paese di origine (senza traduzione o legalizzazione) da esibire alla rappresentanza consolare stessa, che poi rilascia dei propri certificati corrispondenti e direttamente tradotti in italiano. Ma a quel punto si deve comunque procedere alla legalizzazione di quel certificato perché nessun ufficio pubblico italiano è in grado di verificare direttamente se sia valido, cosicché si deve richiedere preliminarmente la legalizzazione della firma del funzionario consolare presso la prefettura competente per territorio, che allo scopo la confronta con la firma appositamente depositata nel suo ufficio. Questa procedura alternativa non è meno macchinosa né più economica della precedente, ma può essere valutata più o meno conveniente dai diretti interessati anche a seconda della prassi dei singoli paesi. L’apostilla si mette sull’ORIGINALE del documento e NON ha scadenza ma la può avere il documento al quale è apposta. Es.: se sono iscritto al primo anno di corso di studi all’estero, il mio certificato relativo a quell’anno va apostillato in originale. Se poi devo produrre il certificato di iscrizione al secondo anno, dovrò apostillare nuovamente il secondo certificato. ASSEVERAZIONE: TRADUZIONE DEL DOCUMENTO IN LINGUA STRANIERA FATTO IN ITALIA Per poter essere fatti valere in Italia, gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero. Tali atti e documenti, eccetto quelli redatti su modelli plurilingue previsti da Convenzioni internazionali, devono inoltre essere tradotti in italiano. Per procedere alla legalizzazione il richiedente dovrà presentarsi, previo appuntamento, presso l’Ufficio consolare munito dell’atto (in originale) da legalizzare. Al fine di ottenere il certificato di conformità della traduzione il richiedente dovrà presentarsi, previo appuntamento, presso l’Ufficio consolare munito del documento originale in lingua straniera e della traduzione. L'Asseverazione è la procedura che dà valore, tra privati o tra privati e la Pubblica Amministrazione, alla perizia stragiudiziale e alla traduzione, per mezzo del giuramento davanti al Cancelliere. La perizia e la traduzione devono essere giurate da chi le ha effettuate. Il perito o il traduttore si recano in Tribunale con un documento valido d’identità e con la perizia o la traduzione cartacee da giurare. Non è necessario che il perito o il traduttore siano iscritti ad apposito albo professionale (che, inoltre, per i traduttori non esiste). Il traduttore, al fine di garantire l'imparzialità e la veridicità della traduzione deve essere un terzo estraneo all'atto che ha tradotto. Non esiste una competenza territoriale e il giuramento può essere effettuato in qualunque Tribunale su tutto il territorio nazionale. Non è consentito giurare traduzioni da una lingua straniera ad un’altra lingua straniera se non operando almeno una traduzione in lingua italiana. Elenco documenti da esibire il giorno dell'appuntamento e la cui mancanza non permetterà di dar corso alla dichiarazione:
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