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Apostille e legalizzazione addio?

6/6/2019

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Apostille e legalizzazione addio?
Lo scorso 19 febbraio è entrato in vigore il Regolamento 2016/1191, che elimina la necessità di legalizzare i documenti pubblici, apporre l'apostille e addirittura tradurre vari tipi di certificati, nell'ottica di favorire la circolazione dei cittadini e lo scambio di documenti tra gli Stati dell'Unione. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Cosa cambia con il Nuovo Regolamento 2016/1191

In base al Regolamento 2016/1191, non è più necessario apporre la legalizzazione o l'apostille su numerose tipologie di atti pubblici. Addirittura non sarà più necessario tradurli, perché lo stesso Regolamento prevede la creazione di una serie di moduli multilingue che accompagneranno il certificato.
Vediamo insieme le semplificazioni proposte da questo Regolamento!

A quali documenti si applica?

Il presente regolamento si applica ai documenti pubblici rilasciati dalle autorità di uno Stato membro, in base alla propria legislazione nazionale, che devono essere presentati alle autorità di un altro Stato membro e il cui obiettivo principale è accertare uno o più dei seguenti fatti:

a) nascita;
b) esistenza in vita;
c) decesso;
d) nome;
e) matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile;
f) divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio;
g) unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata;
h) scioglimento di un'unione registrata, separazione personale o annullamento di un'unione registrata;
i) filiazione;
j) adozione;
k) domicilio e/o residenza;
l) cittadinanza;
m) assenza di precedenti penali
, a condizione che i documenti pubblici riguardanti tale fatto siano rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza.

A quali documenti NON si applica?

Il presente regolamento non si applica:
a) ai documenti pubblici rilasciati dalle autorità di un paese terzo; o
b) alle copie autentiche dei documenti di cui alla lettera a), prodotte dalle autorità di uno Stato membro.

Basta legalizzazione

Articolo 4
I documenti pubblici disciplinati dal presente regolamento e le loro copie autentiche sono esenti da ogni forma di legalizzazione e formalità analoghe.

Quando NON serve la traduzione?

Non è richiesta una traduzione quando:
a) il documento pubblico è redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il documento è presentato o, qualora lo Stato membro in questione abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui il documento è presentato o in qualsiasi altra lingua espressamente accettata da tale Stato membro; oppure
b) il documento pubblico relativo alla nascita, all'esistenza in vita, al decesso, al matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile, all'unione registrata, compresi la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata, al domicilio e/o alla residenza e all'assenza di precedenti penali, è corredato, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, di un modulo standard multilingue purché l'autorità nazionale a cui è presentato il documento pubblico ritenga che le informazioni figuranti nel modulo standard multilingue siano sufficienti al trattamento del documento pubblico.

È​ sufficiente la traduzione certificata

La traduzione certificata effettuata da una persona qualificata a tal fine ai sensi del diritto di uno Stato membro è accettata in tutti gli Stati membri.

Moduli multilingue

Moduli standard multilingue
1.   I documenti pubblici relativi alla nascita, all'esistenza in vita, al decesso, al matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile, all'unione registrata, compresi la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata, al domicilio e/o alla residenza e all'assenza di precedenti penali, comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), sono corredati, su richiesta della persona avente diritto ad ottenere il documento pubblico, di un modulo standard multilingue istituito conformemente al presente regolamento.
2.   I moduli standard multilingue di cui al paragrafo 1 sono rilasciati da un'autorità e recano la data del rilascio, la firma e, se del caso, il bollo o il timbro dell'autorità di rilascio.

Attenzione però:

I moduli standard multilingue di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sono allegati ai documenti pubblici di cui a tale paragrafo, sono utilizzati come supporto per la traduzione e non hanno alcun valore legale autonomo.
I moduli standard multilingue possono solo essere usati in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati rilasciati.

Il testo completo del Regolamento è disponibile qui.

E la qualifica del traduttore per la traduzione certificata? Dal portale e-justice pare che siano proprio i CTU:
[In Italia] Non esiste un elenco pubblico di traduttori e interpreti. Presso i Tribunali esistono invece albi dove il traduttore e l’interprete possono iscriversi in qualità di consulente. (Quindi non puoi rivolgerti a chiunque. Per maggiore sicurezza scegli un CTU, basta chiedere all'Ufficio Volontaria Giurisdizione del tuo tribunale - o a me ;).

Riassumendo:

1) il nuovo Regolamento 1191 prevede l'eliminazione della legalizzazione/apostille e traduzione per alcuni specifici atti pubblici (nascita, morte, filiazione, nome, divorzio)
2) se necessaria una traduzione, basterà la traduzione certificata (eseguita da CTU)
3) per evitare la necessità di traduzione, tali documenti dovranno essere accompagnati da moduli multilingue standard che però da soli non hanno alcun valore legale
4) questi documenti riguardano solo gli Stati UE (cioè devono essere rilasciati da uno Stato UE e prodotti in un altro Stato sempre UE).
Il risparmio per i cittadini è in termini di tempo e di denaro (l'asseverazione con marche da bollo non sarebbe più necessaria). 
​
Hai provato a chiedere o produrre un documento di questo tipo senza apostille?
Gli uffici ti hanno informato che l'apostille non serve più?
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