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Traduzione giurata, asseverata, certificata, legalizzata...
Le risposte a tutti i tuoi dubbi

ASSENZA PER MALATTIA DURANTE UN SOGGIORNO ALL'ESTERO?

6/9/2023

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Foto
Estate periodo di vacanze e di viaggi...ma cosa bisogna fare in caso di malattia durante un soggiorno all'estero?
Se sei un lavoratore avente diritto alla tutela previdenziale della malattia da parte
dell’INPS, in caso di un evento verificatosi durante un soggiorno temporaneo
all'estero, conservi il diritto all’indennità economica nella misura e modalità previste
dalla normativa italiana.
Potrai ricevere la prestazione economica solo in presenza di adeguata certificazione
medica contenente tutti i dati ritenuti essenziali ai sensi della normativa italiana
(intestazione, dati anagrafici del lavoratore, prognosi, diagnosi di incapacità al
lavoro, indirizzo di reperibilità, data di redazione, timbro e firma del medico). La
certificazione, inoltre, dovrà essere rilasciata nel rispetto della legislazione del
Paese in cui ti trovi.
 Anche se ti trovi all’estero, sei tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo.
Ci sono tre possibili eventi:
Malattia insorta in un Paese estero facente parte dell'Unione Europea;
Malattia insorta in un Paese estero con il quale l'Italia abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale;
Malattia insorto in un Paese estero con il quale l'Italia non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
COSA BISOGNA FARE IN CASO DI ASSENZA DAL LAVORO PER MALATTIA INSORTA IN UN PAESE DELL'UNIONE EUROPEA?
Nel caso di malattia insorta in un Paese dell’Unione Europea i Regolamenti comunitari prevedono che venga applicata la legislazione del Paese dove risiede
l’Istituzione competente, ossia quella presso la quale è assicurato il lavoratore.
Affinché sia accertato il tuo diritto all’indennità di malattia, il primo giorno dell’evento
devi rivolgerti al medico del Paese in cui soggiorni temporaneamente per ottenere
la certificazione dello stato di incapacità lavorativa. 
In base alla legislazione italiana, sei tenuto a trasmettere il certificato compilato in
tutti i suoi dati entro due giorni dal rilascio alla Sede INPS competente, sulla base
della tua residenza in Italia.
Entro lo stesso termine, sei obbligato a trasmettere al datore di lavoro l’attestato
della malattia (ovvero il certificato privo dei dati relativi alla diagnosi).
In entrambi i casi, se il giorno di scadenza del termine è festivo, la stessa è prorogata
al primo giorno seguente non festivo.
Ai fini del rispetto dei suddetti termini di invio, è consentito anticipare la trasmissione
del certificato via fax, PEC o e-mail, fermo restando l’obbligo a presentare il
certificato originale.
Nel caso in cui il medico curante nello Stato in cui soggiorni temporaneamente non
sia abilitato o non sia tenuto, ai sensi della legislazione del luogo in cui ti trovi, al
rilascio della certificazione di incapacità al lavoro, devi rivolgerti all’Istituzione del
luogo in cui soggiorni temporaneamente. Detta Istituzione provvede, attraverso il
medico da essa incaricata, all’accertamento dell’incapacità al lavoro, alla
compilazione del certificato e alla trasmissione dello stesso all’Istituzione
competente italiana, mediante i flussi previsti dagli accordi comunitari vigenti.
Ai sensi dei citati regolamenti comunitari non è previsto alcun obbligo di traduzione in lingua italiana della certificazione prodotta nella lingua del Paese in cui soggiorni al momento in cui è sorta la malattia. Tale onere grava quindi in capo all'INPS.
COSA FARE IN CASO DI ASSENZA DAL LAVORO PER MALATTIA INSORTA IN UN PAESE EXTRA UE, CON IL QUALE L'ITALIA HA STIPULATO ACCORDI O CONVENZIONI BILATERALI?

Nel caso in cui ti ammali durante un soggiorno presso un Paese non facente parte
dell’Unione Europea, devi farti rilasciare la certificazione di malattia attestante lo
stato di incapacità lavorativa.
Nella maggior parte dei Paesi che hanno stipulato con l’Italia (o con l’UE) accordi o
convenzioni bilaterali di sicurezza sociale non è richiesta la legalizzazione del
certificato,
purché sia espressamente previsto, nei medesimi accordi, che la
certificazione di malattia rilasciata dall’Istituzione locale competente (o da medici
abilitati dalla stessa) sia esente da legalizzazione.
COSA DEVI FARE IN CASO DI ASSENZA DAL LAVORO PER MALATTIA INSORTA IN UN PAESE EXTRA UE CON IL QUALE L'ITALIA NON HA STIPULATO ACCORDI O COVENZIONI BILATERALI?
In caso di malattia insorta durante temporanei soggiorni in Paesi che non fanno
parte della Unione Europea o che non hanno stipulato con l’Italia accordi o
convenzioni specifici che regolano la materia, la corresponsione dell’indennità di
malattia può aver luogo solo dopo la presentazione all’INPS della certificazione
originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all'estero.
Ove la suddetta certificazione di malattia non risulti ancora legalizzata al momento
del rientro in patria del lavoratore, la regolarizzazione potrà avvenire, a cura dello
stesso, anche in un momento successivo, purché ovviamente entro i termini di
prescrizione annuale.

Si precisa che per "legalizzazione" si intende l'attestazione, da fornire anche a
mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni
del Paese in cui è stato redatto il certificato di malattia. Conseguentemente la sola
attestazione dell’autenticità della firma del traduttore abilitato o della conformità
 della traduzione all'originale non equivale alla legalizzazione e non è sufficiente ad attribuire all'atto valore giuridico in Italia.
COSA DEVI FARE IN CASO TU SIA MALATO E TI RECHI ALL'ESTERO?

Se intendi recarti all’estero durante la malattia, per non perdere il diritto alla tutela
previdenziale, sei tenuto a comunicarlo all’INPS. L’Istituto effettua una valutazione
medico legale, anche mediante convocazione a visita ambulatoriale preventiva, per
verificare che non vi siano possibili rischi di aggravamento conseguenti al tuo
spostamento. Nei casi di trasferimento in Paesi extra UE, l’Istituto deve inoltre
verificare la sussistenza di migliori cure e/o assistenza che il lavoratore potrà
ricevere nel Paese estero e rilasciare conseguentemente l’apposita autorizzazione.
Devi anche comunicare l’indirizzo estero relativo al cambio di reperibilità, al fine di
consentire eventuali visite di controllo nel Paese estero.

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