Estate periodo di vacanze e di viaggi...ma cosa bisogna fare in caso di malattia durante un soggiorno all'estero? Se sei un lavoratore avente diritto alla tutela previdenziale della malattia da parte dell’INPS, in caso di un evento verificatosi durante un soggiorno temporaneo all'estero, conservi il diritto all’indennità economica nella misura e modalità previste dalla normativa italiana. Potrai ricevere la prestazione economica solo in presenza di adeguata certificazione medica contenente tutti i dati ritenuti essenziali ai sensi della normativa italiana (intestazione, dati anagrafici del lavoratore, prognosi, diagnosi di incapacità al lavoro, indirizzo di reperibilità, data di redazione, timbro e firma del medico). La certificazione, inoltre, dovrà essere rilasciata nel rispetto della legislazione del Paese in cui ti trovi. Anche se ti trovi all’estero, sei tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo. Ci sono tre possibili eventi:
Malattia insorta in un Paese estero facente parte dell'Unione Europea; Malattia insorta in un Paese estero con il quale l'Italia abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale; Malattia insorto in un Paese estero con il quale l'Italia non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. COSA BISOGNA FARE IN CASO DI ASSENZA DAL LAVORO PER MALATTIA INSORTA IN UN PAESE DELL'UNIONE EUROPEA? Nel caso di malattia insorta in un Paese dell’Unione Europea i Regolamenti comunitari prevedono che venga applicata la legislazione del Paese dove risiede l’Istituzione competente, ossia quella presso la quale è assicurato il lavoratore. Affinché sia accertato il tuo diritto all’indennità di malattia, il primo giorno dell’evento devi rivolgerti al medico del Paese in cui soggiorni temporaneamente per ottenere la certificazione dello stato di incapacità lavorativa. In base alla legislazione italiana, sei tenuto a trasmettere il certificato compilato in tutti i suoi dati entro due giorni dal rilascio alla Sede INPS competente, sulla base della tua residenza in Italia. Entro lo stesso termine, sei obbligato a trasmettere al datore di lavoro l’attestato della malattia (ovvero il certificato privo dei dati relativi alla diagnosi). In entrambi i casi, se il giorno di scadenza del termine è festivo, la stessa è prorogata al primo giorno seguente non festivo. Ai fini del rispetto dei suddetti termini di invio, è consentito anticipare la trasmissione del certificato via fax, PEC o e-mail, fermo restando l’obbligo a presentare il certificato originale. Nel caso in cui il medico curante nello Stato in cui soggiorni temporaneamente non sia abilitato o non sia tenuto, ai sensi della legislazione del luogo in cui ti trovi, al rilascio della certificazione di incapacità al lavoro, devi rivolgerti all’Istituzione del luogo in cui soggiorni temporaneamente. Detta Istituzione provvede, attraverso il medico da essa incaricata, all’accertamento dell’incapacità al lavoro, alla compilazione del certificato e alla trasmissione dello stesso all’Istituzione competente italiana, mediante i flussi previsti dagli accordi comunitari vigenti. Ai sensi dei citati regolamenti comunitari non è previsto alcun obbligo di traduzione in lingua italiana della certificazione prodotta nella lingua del Paese in cui soggiorni al momento in cui è sorta la malattia. Tale onere grava quindi in capo all'INPS. COSA FARE IN CASO DI ASSENZA DAL LAVORO PER MALATTIA INSORTA IN UN PAESE EXTRA UE, CON IL QUALE L'ITALIA HA STIPULATO ACCORDI O CONVENZIONI BILATERALI? Nel caso in cui ti ammali durante un soggiorno presso un Paese non facente parte dell’Unione Europea, devi farti rilasciare la certificazione di malattia attestante lo stato di incapacità lavorativa. Nella maggior parte dei Paesi che hanno stipulato con l’Italia (o con l’UE) accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale non è richiesta la legalizzazione del certificato, purché sia espressamente previsto, nei medesimi accordi, che la certificazione di malattia rilasciata dall’Istituzione locale competente (o da medici abilitati dalla stessa) sia esente da legalizzazione. COSA DEVI FARE IN CASO DI ASSENZA DAL LAVORO PER MALATTIA INSORTA IN UN PAESE EXTRA UE CON IL QUALE L'ITALIA NON HA STIPULATO ACCORDI O COVENZIONI BILATERALI? In caso di malattia insorta durante temporanei soggiorni in Paesi che non fanno parte della Unione Europea o che non hanno stipulato con l’Italia accordi o convenzioni specifici che regolano la materia, la corresponsione dell’indennità di malattia può aver luogo solo dopo la presentazione all’INPS della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all'estero. Ove la suddetta certificazione di malattia non risulti ancora legalizzata al momento del rientro in patria del lavoratore, la regolarizzazione potrà avvenire, a cura dello stesso, anche in un momento successivo, purché ovviamente entro i termini di prescrizione annuale. Si precisa che per "legalizzazione" si intende l'attestazione, da fornire anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni del Paese in cui è stato redatto il certificato di malattia. Conseguentemente la sola attestazione dell’autenticità della firma del traduttore abilitato o della conformità della traduzione all'originale non equivale alla legalizzazione e non è sufficiente ad attribuire all'atto valore giuridico in Italia. COSA DEVI FARE IN CASO TU SIA MALATO E TI RECHI ALL'ESTERO? Se intendi recarti all’estero durante la malattia, per non perdere il diritto alla tutela previdenziale, sei tenuto a comunicarlo all’INPS. L’Istituto effettua una valutazione medico legale, anche mediante convocazione a visita ambulatoriale preventiva, per verificare che non vi siano possibili rischi di aggravamento conseguenti al tuo spostamento. Nei casi di trasferimento in Paesi extra UE, l’Istituto deve inoltre verificare la sussistenza di migliori cure e/o assistenza che il lavoratore potrà ricevere nel Paese estero e rilasciare conseguentemente l’apposita autorizzazione. Devi anche comunicare l’indirizzo estero relativo al cambio di reperibilità, al fine di consentire eventuali visite di controllo nel Paese estero. Hai bisogno di tradurre e legalizzare i tuoi documenti? consulta il mio sito esiste un servizio adatto a te! Traduzioni giurate
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