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CITTADINANZA ITALIANA - COME SI OTTIENE?

13/10/2022

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Oggi parliamo di come ottenere la cittadinanza italiana e della nuova procedura on line.  


Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato civitatis, al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici.  In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91.
La cittadinanza italiana si acquista iure sanguinis, cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani.  Esiste una possibilità residuale di acquisto iure soli, se si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o se i genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza.
La cittadinanza può essere richiesta anche dagli stranieri che risiedono in Italia da almeno dieci anni e sono in possesso di determinati requisiti. In particolare il richiedente deve dimostrare di 
Si può diventare cittadini italiani anche per matrimonio. La 'cittadinanza per matrimonio' è riconosciuta dal prefetto della provincia di residenza del richiedente.

CITTADINANAZA EUROPEA

Diverso è parlare di cittadinanza europea che non è uno status che si acquisisce. Ogni cittadino di un Paese membro della Ue, oltre alla cittadinanza del paese di origine, gode della cittadinanza europea. Secondo la testuale dizione del trattato di Maastricht (TUE), è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.

La cittadinanza dell'Unione europea comporta una serie di norme e diritti ben definiti, che si possono raggruppare in quattro categorie:

  • la libertà di circolazione e di soggiorno su tutto il territorio dell'Unione;
  • il diritto di votare e di essere eletto alle elezioni comunali e a quelle del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza;
  • la tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro in un paese terzo nel quale lo Stato di cui la persona in causa ha la cittadinanza non è rappresentato;
  • il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo e ricorsi al mediatore europeo.

La cittadinanza italiana si può riacquistare su domanda.

CITTADINANZA ITALIANA  PER MATRIMONIO


Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Ai prefetti è attribuita la competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessione o diniego della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani residenti in Italia.

La competenza è, invece, del Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero, e del Ministro dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.


CONCESSIONE CITTADINANZA ITALIANA PER RESIDENZA SUL TERRITORIO ITALIANO


1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni; 
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

CERTIFICAZIONE DELLA CONDIZIONE DI APOLIDIA

Il Ministero dell'interno può certificare la condizione di apolidia (colui che non possiede nessuna cittadinanza), su istanza dell'interessato corredata della seguente documentazione:

a) atto di nascita;

b) documentazione relativa alla residenza in Italia;

c) ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide. 

 

E' facoltà del Ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.


CITTADINANZA ITALIANA COME SI INVIA LA DOMANDA

Il richiedente la cittadinanza italiana si registra sul portale informatico dedicato alla procedura al seguente indirizzo:

https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

e riceve le credenziali personali di accesso al sistema informatico.

Può così compilare il modello telematico di domanda, allegando nei prescritti campi informatici:

  • documento di riconoscimento;
  • atto di nascita e certificato penale formati dalle autorità del Paese di origine;
  • certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del QCER 
  • ricevuta del pagamento del contributo di euro 250,00 previsto.
  • estremi della marca da bollo telematica.

Una volta compilata, la domanda viene trasmessa informaticamente alla Prefettura (per i residenti in Italia) o al Consolato (per i residenti all’estero) competente, che provvede alla successiva convocazione dei richiedenti.
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