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COSA SIGNIFICA DOPPIA IMPOSIZIONE DEL TUO REDDITO?

17/11/2022

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In questo articolo parleremo dei possibili scenari di doppia imposizione del tuo reddito.


Nel caso di:
 
  • lavori pendolari transfrontalieri;
  • vieni distaccato all’estero per un breve periodo;
  • vivi e cerchi lavoro all’estero;
  • sei in oensione e vivi in un paese, ma ricevi la pensione dal un altro paese;
  • acquisto di immobili o transazioni commerciali
 
COSA SUCCEDE?
 
In queste situazioni, sebbene tu sia sempre soggetto alla normativa fiscale del paese di residenza, potresti anche dover pagare le tasse nell'altro paese.
 
La maggior parte dei paesi aderisce ad accordi contro la doppia imposizione , che evitano che si venga tassati due volte:
In base a questi accordi fiscali bilaterali, le tasse pagate nel paese in cui lavori vengono dedotte da quelle che versi nel tuo paese di residenza
in altri casi, il reddito che percepisci nel paese in cui lavori potrebbe essere considerato imponibile solo in quel paese ed esente dalle imposte nel tuo paese di residenza.
NB: le aliquote fiscali nei due paesi interessati saranno molto probabilmente diverse. Se l'aliquota fiscale nel paese in cui lavori è più elevata, sarà quella che devi versare, anche se è compensata dall'imposta applicata nel tuo paese di residenza, o se quest'ultimo ti esonera da qualsiasi altra imposta.
 
COSA DEVI FARE?
 
Per poter beneficiare degli sgravi fiscali per doppia imposizione, potresti dover dimostrare dove sei residente e che hai già pagato le tasse sul tuo reddito. 
 
L'Italia ha stipulato con numerosi Paesi esteri, comunitari e non, Convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio. Le stesse stabiliscono come deve essere ripartito il potere impositivo fra i due Stati contraenti, regolamentando il trattamento fiscale delle singole categorie di reddito. Tali Accordi prevedono, a seconda delle tipologie interessate, la possibilità che entrambi gli Stati prelevino un'imposta sullo stesso reddito (tassazione concorrente) oppure talvolta la tassazione esclusiva da parte di uno Stato.
 
I SOGGETTI NON RESIDENTI IN ITALIA
 
I soggetti non residenti in Italia, possono presentare la richiesta di rimborso su modello.
Il modello deve contenere:
  • l’attestazione di residenza ai fini tributari nel Paese estero, rilasciata dalla competente Autorità fiscale
  • la dichiarazione di esistenza o meno di una stabile organizzazione (se si tratta di impresa) o di base fissa (se si tratta di professionista) in Italia, cui siano riconducibili i redditi in relazione ai quali si chiede il rimborso dell’imposta
  • la dichiarazione di esistenza di eventuali altre specifiche condizioni previste dalla Convenzione.
Il modello deve essere corredato della documentazione atta a comprovare il prelievo effettivo dell’imposta.
 
I SOGGETTI RESIDENTI IN ITALIA
 
I soggetti residenti in Italia, per ottenere il rimborso dell’imposta estera o l’applicazione diretta delle aliquote ridotte previste dal Trattato fiscale in vigore con lo Stato estero, devono attivarsi, producendo, in linea di massima, al soggetto non residente che corrisponde i redditi (ente pagatore) e/o all’Amministrazione fiscale estera, il modello eventualmente predisposto dall’Autorità fiscale estera stessa o un’apposita istanza.
 
Il modello generalmente contiene un’attestazione di residenza ai fini tributari in Italia, che il contribuente dovrà farsi firmare e timbrare da parte di qualsiasi Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate.
 
Per facilitare l’erogazione del rimborso o l’applicazione della aliquota ridotta prevista dal Trattato fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un modello di attestazione di residenza fiscale per i soggetti residenti, che il contribuente potrà presentare, nel caso in cui il Paese estero, fonte del reddito, non abbia predisposto alcun modello 
 
Alcune Amministrazioni estere non accettano l'attestato di residenza fiscale adottato dall'Agenzia delle Entrate e richiedono la compilazione di un proprio modello ad hoc, con l'apposizione di timbro e firma da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate
 
IN CASO DI POSSESSO DI IMMOBILI ESTERI?
 
Il possesso di immobili esteri comporta, in capo al titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale, residente fiscalmente in Italia, una serie di obblighi dichiarativi.
Esistono altri obblighi  nel momento in cui il soggetto cittadino italiano, decidere di effettuare la cessione dell’immobile estero.
Come ad esempio la determinazione della tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione di immobile situato all’estero. In particolare, è possibile andare ad esentare da tassazione la plusvalenza derivante dalla cessione di immobile all’estero. In alcuni casi, può venirsi a creare una situazione di doppia imposizione giuridica della plusvalenza generata, che comunque può essere eliminata, come indicato nella norma nazionale e convenzionale.
Devi tener presente, in caso di vendita di un bene all’estero:
Paese in cui è situato l’immobile
In questo caso viene considerato il Paese dove si trova l’immobile per verificare se è applicata una Convenzione contro la doppia imposizione. 
Inoltre bisogna considerare la residenza  fiscale del venditore, perchè se residente fiscalmente in Italia è soggetto a tassazione
Aliquota da applicare in base alla convenzione applicata.
Per  procedere alla vendita dell’immobile all’estero dovrai fornire eventuale documentazione tradotta. In questo caso posso aiutarti io, controlla il mio sito con i relativi servizi offerti.
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