Oggi parliamo del riconoscimento dei titoli esteri di formazione superiore ai fini concorsuali DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ESTERI DI FORMAZIONE SUPERIORE AI FINI CONCORSUALI (per l’accesso al pubblico impiego con rapporto di lavoro subordinato ex art. 38 codice del pubblico impiego - decreto legislativo n.165/2001)
Le formalità richieste, descritte in queste pagine, debbono essere eseguite solo la prima volta che si utilizzi il titolo estero in Italia per i fini qui descritti. Una volta eseguite dette formalità, i documenti così formati non hanno scadenza e possono essere utilizzati tutte le volte che si partecipi a successive procedure di interesse con di necessità di esibire il proprio titolo a nuova valutazione. Il provvedimento di riconoscimento rilasciato è riferito ad un singolo specifico bando. Ogni volta che si partecipa ad un nuovo concorso, va ripetuta la procedura utilizzando i medesimi documenti. Per tutte le comunicazioni sono utili due indirizzi di posta elettronica: 1 indirizzo di posta non pec per tutte le comunicazioni intermedie 2 indirizzo di posta pec o indicare un indirizzo di posta pec di terzi per ricevere gli avvisi formali di integrazione documentale, per calcolare i trenta giorni ordinari concessi per produrre i documenti mancanti, e per ricevere il provvedimento di provvedimento di equivalenza dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o di indicare un indirizzo di posta pec di terzo. SEZIONE A Cosa inviare? TIPO E FORMATO PROVA DOCUMENTALE N.B. il modulo di istanza di equivalenza è scaricabile da questo sito (v. pdf modulo equivalenza titoli esteri). Per prima cosa vanno lette le istruzioni qui riportate. In seguito, si compilerà il modulo e lo si invierà (in formato pdf) entro la scadenza del bando con i documenti a disposizione a quel momento e copia del bando di concorso con ricevuta di consegna o analogo documento di spedizione all’amministrazione che lo ha pubblicato. Le integrazioni eventuali possono farsi successivamente all’invio del modulo. N.B. se non si allega la ricevuta di consegna o analoga prova di aver presentato domanda di partecipazione al concorso, l’istanza di equivalenza è improcedibile in quanto legata alla effettiva partecipazione concorso. TIPOLOGIA DOCUMENTI NECESSARI: in formato pdf e firmati a mano o con firma digitale da unire all’istanza di riconoscimento (equivalenza) 1- copia documento di identità; 2- istanza firmata a mano o con firma elettronica secondo il modulo scaricabile dai siti del Ministero e della Presidenza del Consiglio e allegato alle presenti istruzioni; 3- copia semplice del bando di concorso con ricevuta di consegna (o analoga prova) della relativa domanda di partecipazione da inviare entro la scadenza del bando; 4- autentica di copia * del titolo di studio estero in lingua originale e autentica di copia dell’ elenco esami in lingua originale / transcript of records T.o.R./degree ** (con indicazione dei crediti ECTS) o autentica di copia del diploma supplement, con legalizzazione o apostille dell’Aja previamente apposte sugli originali, tranne se trattasi di Paesi esenti **Definizione di transcript: A transcript is a detailed record of your marks or grades that has been generated by your current or former university. ... A degree certificate giving just your name and the qualification you received is not equivalent to a transcript, as it does not include detailed grade information. * Per autentica di copia si intende una fotocopia del documento originale autentica o dalle rappresentanze diplomatiche italiane presso il paese estero di provenienza del documento o, se la copia è stata fatta in Italia, autenticata ai sensi dell’art. 18 del DPR n.445/2000 (normalmente Ufficiale dell'aanagrafe comunale , con esenzione marca da bollo se si chiede autentica per uso concorsi, ma può farsi anche nelle cancellerie dei Tribunali); per il verbale di asseveramento e annessa traduzione, con timbri del Tribunale ben visibili e dichiarazione che trattasi di originale o copia conforme non occorre alcuna autentica o dichirazione sostitutiva in quanto già autentica di copia. Se i documenti -(oltre il titolo, anche il transcript degli esami o il diploma supplement )- sono allegati in originale o in copia conforme alla dichiarazione di valore (e nella dichiarazione se ne dà conto) e sono trasmessi unitamente ad essa, non occorre fare alcuna ulteriore copia conforme. N.B. Per la dichiarazione di valore in loco e i verbali di asseverazione delle traduzioni giurate con annessa traduzione eseguita in Italia presso i tribunali, se non già in autentica di copia formata in tribunale, come indicato sopra è- possibile presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 19 mediante modello che viene spedito al momento dell'avvio della lavorazione dell'istanza o ai sensi dell’art. 19 bis cioè con dichiarazione di copia conforme e firma ad ogni pié di pagina delle copie, richiamando le sanzioni per dichiarazioni mendaci. (ovvero la formula: “sono consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace dall'art. 76, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n.445/2000”) Mentre per le copie di titoli, transcript di esami, diploma supplement e traduzioni e in traduzioni eseguite all'estero e in generale per tutti i documenti esteri compresi di apostille e legalizzazioniove ove previste occorrono: le autentiche di copia fatte avanti un pubblico ufficiale (in via ordinaria alle anagrafiche comunali) ai sensi dell’art. 18, qualora i documenti non siano stati autenticati, dichiarando la conformità agli originali, dalle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero. Esiste l’esenzione per la marca da bollo per “Copie conformi atti " Pubblici concorsi e assunzioni - (art. 19 legge 18 febbraio 1999, n. 28)” L’istanza di valutazione del proprio titolo verrà inviata alle amministrazioni competenti insieme al bando riguardante la selezione a cui si partecipa, per comprovare la partecipazione a concorso pubblico per l’assunzione a cui si partecipa. Bisogna specificare che si tratta di fare copie conformi di documenti provenienti dall’estero non presenti in alcun archivio di una pubblica amministrazione italiana e la norma che prevede l’esenzione dalla marca da bollo. Si avvisa che documenti originali privi di apostille o legalizzazioni (tranne per Paesi totalmente esenti) non sono accettati dalle anagrafi in quanto considerati documenti non attendibili quanto alla provenienza. Le autentiche di copia sono necessarie in quanto non vi sono ancora sistemi tra Stati che consentano la verifica immediata e diretta della veridicità dei documenti presentati come accade per altri settori. Non trattasi nemmeno di documenti detenuti in originale o registrati dalle rappresentanze diplomatiche italiane. Per cui essi seguono la sorte disciplinata dalla normativa dei titoli esteri che per la valutazione richiede la relativa certificazione, non consentendo l’autocertificazione come per i titoli di studio italiani. Non trova applicazione, pertanto, l’art. 19 del DPR n.445/2000 in quanto riferibile a documenti detenuti o rilasciati o registrati da amministrazioni italiane (anche all’estero) per i quali sia possibile il controllo della autenticità del documento prodotto in copia. Si ricorda che la "copia autentica" (cioè un sostituto dell’originale) di un documento può essere rilasciata soltanto dall'ente che lo ha emesso. Non è ammessa la copia conforme di una copia autentica. 5- autentica di copia del titolo di studio estero tradotto (v. nota 1); 6- autentica di copia dell’elenco esami / transcript of records/degree tradotto (v. nota1); 7- autentica di copia della dichiarazione di valore in loco rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche italiane obbligatoria per titoli conseguiti presso paesi extra UE , fuori Spazio Economico europeo (S.E.E.) (v. nota 3) e fuori dalla Confederazione svizzera; 8- autentica di copia del diploma supplement tradotto (v. nota 1); 9- per titoli di secondo livello o dottorati o titoli post laurea, autentica di copia del titolo universitario pregresso in lingua e tradotto se conseguito all’estero e autentica di copia dell' elenco esami in lingua e tradotto (se necessari verranno richiesti da questo ufficio per indagini particolari) o dichiarazione sostitutiva di certificazione se il titolo pregresso è stato conseguito in Italia. E’ consigliato, in quanto utile per la più rapida conclusione dell’iter, anche l’attestato di comparabilità emesso dal Centro ENIC-NARIC Italia in copia conforme autocertificata (rivolgersi agli uffici di CIMEA www.cimea.it). Per i dottorati di ricerca e i diversi titoli post laurea, si dovrà allegare la documentazione da cui si evinca chiaramente la durata del corso di studi e gli eventuali esami, verifiche, risultati ove formalizzati e per i diversi titoli post laurea e i crediti formativi. Se il dottorato estero ha una durata inferiore ai tre anni, non è possibile procedere a equivalenza con analogo titolo di dottorato italiano. Per indagini sul contenuto scientifico/disciplinare, se richiesto dal bando di concorso, (ad es. dottorato in fisica) potrebbe essere richiesta copia della tesi tradotta con indicazione del link ove è stata pubblicata per la verifica. Per i titoli di primo e secondo livello, nei documenti presentati occorre che si evinca chiaramente il livello, la durata del corso di studi e i crediti formativi (ECTS) complessivi acquisiti, (se in uso nel paese di provenienza), tranne se si tratti di titoli risalenti ad un periodo pregresso ove non sussistono i cd crediti formativi universitari. Per i titoli di secondo livello e i dottorati va indicato se vi sia stata la presentazione e discussione di una tesi/difesa finale IMPORTANTE. REQUISITO DEL VALORE LEGALE DEL TITOLO ESTERO. Occorre che nei documenti presentati (dichiarazione di valore delle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, diploma supplement, attestazione di comparabilità Enic Naric Italia), sia chiaramente deducibile che il titolo accademico sia “ufficiale” cioè abbia avuto il riconoscimento/accreditamento/registrazione da parte dell’organo statale competente e sia presente nelle banche dati Enic Naric curate da tale organo. In assenza di “ufficialità” ovvero di conferimento del valore legale che rende il titolo spendibile in tutto il Paese estero, non è possibile procedere a riconoscimento con analogo titolo italiano. Non sono riconoscibili titoli “propri” rilasciati da istituzioni in autonomia senza riconoscimento/accreditamento/registrazione governativa. Il titolo di studio ufficiale in Italia produce gli effetti giuridici collegati ed è, in particolare, requisito per l'accesso alle professioni regolamentate e agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, oltre che requisito per il proseguimento degli studi di formazione superiore e di ricerca (v. INDICAZIONI PRELIMINARI valide per tutti i tipi di riconoscimento finalizzato ad uno scopo).di dottorato Sezione A BIS: Come formare i documenti da inviare. NOTE di ISTRUZIONI da 1 a 3, per la corretta formazione dei documenti. I documenti devono essere formati secondo uno standard che conferisca valore di documento valido in Italia al documento che viaggia da uno Stato ad un altro. Per i titoli di studio, conseguiti in paesi UE, non ci sono particolari esenzioni da formalità di autenticazione o di traduzione come, invece, accade per altri documenti amministrativi riguardanti atti di stato civile e certificati elettorali, in base all’entrata in vigore di apposito regolamento UE nel febbraio 2019. TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA: si possono eseguire in Italia o all’estero. a) se eseguita in Italia: traduzione di traduttore non professionale, se consentita dagli Uffici giudiziari di cui sotto o eseguita da traduttore professionale/giurato (e precisamente, traduttori iscritti: all’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO DEL TRIBUNALE ovvero al ruolo PERITI ED ESPERTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO, categoria TRADUTTORI/INTERPRETI ovvero agli iscritti ad Associazioni Professionali Interpreti e Traduttori aventi rilevanza ex Legge n.4/2013 nonché agli iscritti a elenchi ufficiali di traduttori ed interpreti di Enti aventi rilevanza pubblica) e asseverata presso le cancellerie dei Tribunali o giudici di pace o presso un notaio o traduzione eseguita presso le rappresentanze diplomatiche in Italia del paese in cui è formato il documento; Alcuni Tribunali o Uffici del giudice di pace consentono anche al diretto interessato di procedere al giuramento e all’asseverazione. Informarsi preventivamente. b) se eseguita all’estero: con traduzione dichiarata conforme al contenuto originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane all’ estero o eseguita presso le stesse o presso gli Istituti italiani di cultura (IIC). Oppure con traduttore ufficiale, cioè iscritto presso autorità pubbliche del paese (ad es. Uffici giudiziari o Ministeri) ove opera (in questo caso disporrà di un timbro che attesti la propria iscrizione a dette autorità). Il traduttore degli ICC o i il traduttore giurato iscritto all’albo dei tribunali o Ministeri o simili del paese estero o, comunque, ufficiale, deve presentare la legalizzazione della propria firma ad opera delle rappresentanze diplomatiche italiane, salvo la nota (v. nota 2 *sulle firme dei traduttori ufficiali esteri esenti da legalizzazione). La traduzione, giurata PERSONALMENTE dal traduttore che l’ha materialmente eseguita, deve presentare: la formula del giuramento, il timbro del traduttore iscritto a autorità pubbliche come perito, la firma autografa. Detta firma dovrà legalizzarsi dagli uffici consolari italiani o apostillare da autorità competente. In caso nel paese estero non esistano i traduttori cd ufficiali, l’interessato potrà rivolgersi agli uffici consolari italiani per l'apposizione della formula della conformità. Non sono ammesse traduzioni eseguite all’estero o eseguite in Italia la cui fedeltà al contenuto originale sia attestata dal proprietario/amministratore/presidente ecc di società commerciali o enti per conto di un loro dipendente/collaboratore. La traduzione deve essere giurata PERSONALMENTE dal traduttore che l’ha materialmente eseguita e asseverata avanti un ufficiale giudiziario o un notaio. Le traduzioni debbono indicare chiaramente il tipo di documento e il numero di pagine tradotte cui si riferiscono e devono essere ben visibili i timbri del traduttore estero e le legalizzazioni richieste o i timbri dei tribunali italiani. (2) LEGALIZZAZIONE O APOSTILLE DI FIRME, TIMBRI E SIGILLI SUI DOCUMENTI ORIGINALI: si legalizzano le firme autografe e i timbri/sigilli dei documenti amministrativi esteri presso le rappresentanze diplomatiche italiane. Se però, il Paese dell’Ateneo/Istituto, che ha rilasciato il titolo ha firmato la Convenzione dell'Aja (5 ottobre 1961) sull’abolizione della legalizzazione, bisogna apporre sul titolo di studio/ elenco esami o altri documenti (diploma supplement) in originale con firma autografa e timbri, la cosiddetta “Postilla dell’Aia” (Aja Apostille) a cura dell’autorità individuata dallo Stato come competente. Se la firma è assente sui documenti di cui sopra, si deve legalizzare/apostillare almeno il timbro/sigillo, Per i titoli provenienti dal Regno Unito, si procede con dichiarazione di conformità all’originale o con dichiarazione che trattasi di originale (True copy o original) effettuata presso i notary o solicitor o lawyer o altro pubblico ufficiale autorizzato.La cui firma viene apostillata dall’autorità governativa competente (Foreign Commonwealth Office FCO). Si segnala che la copia spedita al Ministero dovrà riportare sempre la legalizzazione (l’autenticità della firma potrà essere anche dichiarata nella dichiarazione di valore) o Apostille se apposti in calce o se apposti sul retro del documento originale. Si specifica che, generalmente, va legalizzata/apostillata la firma posta in calce al titolo (ad es. chancellor, vice chancellor, dean, registrar ecc.), al diploma supplement e al transcript. Per il Regno Unito, la copia autentica o la dichiarazione che trattasi di originale (True copy o original) dei suddetti documenti a firma del notary public o del solicitor o altro pubblico ufficiale autorizzato che avrà la propria firma munita di apostille, sostituisce sempre la apostille sulla firma e timbro dei firmatari del titolo e del transcript. Bisogna recarsi presso i consolati/ambasciate italiani per conoscere le autorità competenti all’apposizione della postilla presso le quali si dovrà esibire il titolo, il transcript, il diploma supplement in originale per l’apposizione di apostille. In caso di firma elettronica dei certificati esteri presentati in originale, non occorre apostille e legalizzazione. L’ufficio provvederà alla verifica, tramite apposito link indicato nel documento, per controllare la veridicità e l’autenticità della firma elettronica. A tal fine, il documento con firma elettronica deve essere quello rilasciato dall’autorità che lo ha emesso e deve essere trasmesso senza inglobarlo in altri file immagine o pdf. Per poterlo inserire nel campo apposito del sito web di verifica indicato si deve aprire il link di verifica indicato in calce al certificato, infatti, si deve inviare il file nel formato creato in originale dall’autorità che lo ha emesso e così spedito on line, altrimenti non verrà riconosciuto dall’applicazione di verifica. In caso di verifica, copiando e aprendo il link indicato, (ma senza aprire il link interattivo nel file stesso) e inserendo il codice di verifica e non l’intero documento, il file, se scannerizzato, dovrà essere fatto in modo da rendere ben leggibile il codice indicato. Documenti privi di qualsiasi tipo di firma o timbro/sigillo non sono accettati. (Si è esentati dall’obbligo della legalizzazione presso le cancellerie consolari italiane o della aggiunta di Apostille dell'Aja, sui documenti amministrativi inerenti il titolo e sulle firme dei traduttori ufficiali esteri, se l’istituzione che ha rilasciato il titolo appartiene a uno dei seguenti Paesi: Austria, Germania, Belgio, Danimarca (eccetto Groenlandia e Isole FAER), Francia, Irlanda, Lettonia ed Estonia (per i documenti rilasciati dopo il 31/10/2010), Ungheria. L’esenzione dalla legalizzazione si estende ugualmente alle traduzioni di questi atti e documenti, a condizione che esse provengano da un’autorità qualificata per procedere a tali traduzioni. Per la qualifica dell’autorità che opera la traduzione, si deve ovviamente fare riferimento alla normativa dello Stato di provenienza degli atti e documenti. In alcuni Stati il traduttore è già un’autorità pubblica ed è sufficiente la sua firma, in altri casi è necessaria un’autentica ulteriore di un’autorità pubblica o dotata di poteri pubblici (spesso un cancelliere o un notaio). Altrimenti si deve procedere ALL’AUTENTICAZIONE DEI DOCUMENTI PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ESTERE IN ITALIA. Viene anche ammessa una prassi alternativa, sempre più diffusa tra i diversi paesi, per cui un certificato può essere rilasciato anche dal consolato del paese straniero operante in Italia, che é, per definizione, il terminale amministrativo di tutti gli uffici del paese di origine. Anche se non è prevista da nessuna legge dello Stato, questa prassi è di fatto riconosciuta come una valida procedura alternativa. Normalmente, anche le rappresentanze consolari in Italia non rilasciano i certificati direttamente a richiesta degli interessati, ma richiedono dei certificati provenienti dal loro paese di origine (senza traduzione o legalizzazione) da esibire alla rappresentanza consolare stessa, che poi rilascia dei propri certificati corrispondenti e direttamente tradotti in italiano. A quel punto si deve, comunque, procedere alla legalizzazione di quel certificato perché nessun ufficio pubblico italiano è in grado di verificare direttamente se sia valido, quindi si deve richiedere preliminarmente la legalizzazione della firma del funzionario consolare presso la prefettura competente per territorio, che, allo scopo, la confronta con la firma appositamente depositata nel suo ufficio. La sigla SEE indica uno spazio geografico e un accordo di un gruppo di Paesi che vi fanno parte: Unione di paesi UE e non UE, cioè Islanda, Liechtenstein, Norvegia. 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