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IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE PENSIONI ESTERE

7/3/2024

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,Nell'articolo di questa settimana parliamo di un tema attuale, il trattamento fiscale delle pensioni estere.
Il principio della Worldwide Taxation o criterio dell’utile mondiale stabilisce che i redditi dei soggetti residenti sono tassati ovunque prodotti mentre, quelli dei soggetti non residenti, sono tassati solo se prodotti in Italia.
Un soggetto è considerato residente all’Estero, esclusivamente ai fini fiscali, quando:
  • Non è iscritto nell’anagrafe delle persone residenti in Italia per più di sei mesi 
  • Non ha avuto domicilio o residenza ai sensi del codice civile per più della metà dell’anno. 
La mancanza di uno solo di questi requisiti determina la residenza fiscale in Italia del soggetto. 
LE PENSIONI ESTERE
Occorre distinguere tra pensioni corrisposte a soggetti residenti in Stati esteri da enti residenti nel territorio dello stato e pensioni corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero e percepite da un soggetto residente in Italia. 

Nel primo caso la regola generale che opera è quella della tassazione del reddito in Italia anche se, con molti Stati esteri, sono in vigore Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito le quali hanno come obiettivo l’eliminazione dell’onere della doppia imposizione ma anche l’eliminazione della tassazione discriminatoria e la collaborazione tra Amministrazioni finanziare per contrastare l’evasione. 
Nel caso di specie, tali Convenzioni prevedono che le pensioni siano tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni corrisposte a dipendenti pubblici o a lavoratori privati. Il soggetto residente all’Estero può richiedere l’applicazione delle Convenzioni per evitare la doppia imposizione al fine di ottenere la detassazione della pensione italiana oppure l’applicazione del trattamento fiscale più favorevole presentando apposito modello alla sede Inps che gestisce la prestazione erogata. 

Si definiscono Estere, le pensioni corrisposte ad un soggetto residente in Italia, da un ente pubblico o privato residente all’Estero, a seguito del lavoro ivi prestato. Anche in questo caso si ricorre alle Convenzioni contro la doppia imposizione, ove presenti, distinguendo tra pensioni estere pubbliche e pensioni estere private. 

Le pensioni pubbliche, cioè quelle erogate da uno Stato estero o da una suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale, generalmente, sono imponibili solo nello Stato da cui provengono (tassazione del reddito nello stato della fonte);
Le pensioni private sono quelle erogate da enti ed istituti previdenziali dei Paesi esteri preposti all’erogazione del trattamento pensionistico. Tali pensioni sono imponibili, solitamente, solo nel Paese di residenza del beneficiario.
TRATTAMENTO FISCALE DELLE PENSIONI ESTERE
Le pensioni estere devono essere dichiarate nella Sezione I del quadro C del Modello 730 ovvero nel quadro RC del Modello Redditi Persone Fisiche.
Devono essere dichiarate le pensioni percepite da soggetti residenti in Italia prodotte in un Paese estero con il quale: 
  • Non esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni; 
  • Esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero; 
  • Esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia. 
Nei primi due casi, il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo.
Nel terzo caso, se i redditi sono tassati anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d’imposta ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero attraverso una richiesta alle autorità estere competenti in base alle procedure stabilite da queste. 

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