Le prestazioni di lavoro occasionale sono strumenti che possono essere utilizzati dai soggetti che vogliono intraprendere attività lavorative in modo sporadico e saltuario. La nuova normativa prevede che i datori di lavoro (utilizzatori) possano richiedere prestazioni di lavoro occasionale da parte dei prestatori (lavoratori), secondo due diversi forme contrattuali:
il libretto famiglia: che può essere utilizzato dalle persone fisiche non nell’esercizio di attività imprenditoriale o professionale; il contratto di prestazione occasionale: che può essere utilizzato dagli altri soggetti (professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata) con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, e dalle pubbliche amministrazioni. I due strumenti si differenziano essenzialmente in base ai datori di lavoro, alle modalità e ai tempi di comunicazione della prestazione, all’oggetto della prestazione e al suo valore economico (compensi e contribuzioni obbligatorie). COSA PREVEDONO? la registrazione del datore di lavoro e del lavoratore attraverso piattaforma informatica gestita dall’INPS; il versamento, da parte del datore di lavoro, della provvista (in anticipo) per il pagamento delle prestazioni e dei contributi obbligatori; la procedura di comunicazione di lavoro occasionale da parte del datore di lavoro; il pagamento diretto del lavoratore, da parte dell’INPS, entro il 15 del mese successivo alla prestazione. Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi 6 mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Il lavoratore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS, e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. QUALI LIMITI ECONOMICI? La legge prevede limiti economici per lo svolgimento delle prestazioni di lavoro occasionali, riferite all’anno civile: per ciascun lavoratore (con riferimento alla totalità dei datori di lavoro) sono consentiti compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; per ciascun lavoratore (per prestazioni rese ad un medesimo datore di lavoro) sono consentiti compensi di importo non superiore a 2.500 euro; per ciascun datore di lavoro (con riferimento alla totalità dei lavoratori) sono consentiti compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro. LIBRETTO DI FAMIGLIA Le attività che l’utilizzatore può remunerare tramite il libretto famiglia sono: piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare (come le ripetizioni). Contratto di prestazione occasionale In questo caso il compenso giornaliero del prestatore non può essere inferiore a 36 euro, pari al corrispettivo di 4 ore lavorative. Il compenso orario è liberamente fissato dalle parti ma non può mai essere inferiore a 9 euro l’ora (limiti diversi sono previsti per il settore agricolo). Al compenso spettante al prestatore (lavoratore) si applicano alcuni oneri a carico dell’utilizzatore (datore di lavoro): la contribuzione alla Gestione Separata (33%); l’assicurazione INAIL (3,5%). Avete bisogno di tradurre i vostri documenti per lavorare in Italia? Esiste un servizio adatto a te! Traduzioni di documenti legali
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