![]() Oggi parliamo della mobilità dei professionisti in ambito europeo prevista dalla direttiva comunitaria 2005/36/CE. CHE COSA PREVEDE LA DIRETTIVA?
Questa direttiva descrive le procedure basate sul principio del riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, al fine di consentire ai cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, e ai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (Area SEE: Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e ai cittadini della Svizzera di svolgere in un altro Stato membro la propria professione per la quale hanno conseguito la relativa qualifica nel proprio Stato. La direttiva viene applicata solo se la professione che si intende esercitare in un altro Stato sia regolamentata nello Stato ospitante, ossia che sia una professione il cui esercizio è subordinato al possesso di determinate qualifiche. Infatti l’esercizio della attività professionale è consentito solo se il titolo professionale viene riconosciuto dallo Stato ospitante. Il Ministero della salute è competente per i titoli di area sanitaria conseguiti all’estero, quindi vediamo i prossimi passi.. COSA BISOGNA FARE? il professionista che voglia trasferirsi in Italia per esercitare stabilmente una professione sanitaria, regolamentata sulla base della qualifica conseguita nello Stato di origine, deve chiedere e ottenere dal Ministero della salute il riconoscimento del suo titolo professionale . Se il professionista intende svolgere in Italia una prestazione professionale sanitaria in modo occasionale e temporaneo non deve chiedere il riconoscimento del proprio titolo di studio, bensì deve dare comunicazione al Ministero della salute circa la prestazione da eseguire. DOVE PRESENTARE L’ISTANZA? L’istanza di riconoscimento deve essere presentata al Ministero della salute – Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale - Viale Giorgio Ribotta, n.5, 00144 ROMA. Dal sito del Ministero della salute è possibile stampare, con riferimento all’attività professionale che si vuole esercitare in Italia, il modello di domanda e l’elenco dei documenti che è necessario trasmettere unitamente alla domanda di riconoscimento Le procedure di riconoscimento differiscono a seconda che si tratti di titoli di formazione riferiti a qualifiche settoriali, quali quelle di medico, odontoiatra, veterinario, farmacista, infermiere, ostetrica, alle quali si applica il sistema automatico di riconoscimento o di titoli formativi concernenti qualifiche non settoriali, per le quali si applica il regime generale di riconoscimento. Il procedimento di riconoscimento si attiva con la presentazione della domanda e si conclude con il rilascio del decreto di riconoscimento. Nel caso si riscontrino dalla documentazione prodotta sostanziali carenze formative in materie caratterizzanti la professione, il riconoscimento può essere eventualmente subordinato al superamento di misure compensative, consistenti in un tirocinio di adattamento o in una prova attitudinale. Il riconoscimento può essere negato qualora la qualifica conseguita all’estero non abbia alcuna corrispondenza con la professione che si chiede di esercitare in Italia. Nella documentazione da presentare, viene richiesto la traduzione del titolo professionale. In questo posso aiutarti io! Consulta il mio sito. Per maggiori informazioni puoi consultare il link: https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=2875&area=riconoscimento%20titoli&menu=vuoto
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