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NORMATIVA FISCALE RESIDENTI ALL’ESTERO - 1a Parte -

9/2/2023

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​Per chi risiede all’estero, che hanno dei redditi prodotti in Italia, devo dichiararli secondo la normativa fiscale esistente.
COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE FISCALE?
Per presentare la dichiarazione al fisco in Italia, i residenti all'estero devono utilizzare il Modello REDDITI (ex Modello UNICO ).
Il contribuente può accedere alle sue informazioni fiscali tramite:


  • sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  • sportelli self-service presso alcuni consolati (Bruxelles, Toronto, Parigi, Francoforte, New York, Buenos Aires);
  • le pubblicazioni, le guide e le istruzioni disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate.


RESIDENZA FISCALE - QUALI REQUISITI


Per essere considerati residenti all'estero ai fini fiscali occorre necessariamente possedere uno dei seguenti requisiti:


  • non essere stati iscritti nell'anagrafe dei residenti in Italia per oltre metà anno (ovvero 183 giorni o 184 nel caso di mesi bisestili);
  • non avere avuto domicilio in Italia per oltre metà anno;
  • non aver avuto dimora abituale in Italia per oltre metà anno.
  • Sono, inoltre, considerati residenti in Italia, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.


TASSAZIONE DELLA PENSIONE DEI NON RESIDENTI


Le pensioni pagate ai non residenti in Italia da enti residenti in Italia o da organizzazioni stabilmente operanti nel nostro Stato, sono imponibili in linea generale in Italia.


Anche i non residenti in Italia sono obbligati a pagare le addizionali regionali e comunali IRPEF , se nell'anno di riferimento risulta dovuta l' IRPEF , dopo aver sottratto le detrazioni e i crediti d'imposta spettanti per i redditi prodotti all'estero che hanno subito la ritenuta d'imposta a titolo definitivo.


Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali sul reddito, in base alle quali ciascun Stato contraente individua i propri residenti fiscali.


In base alle specifiche previsioni delle convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni corrisposte ai cittadini non residenti possono essere assoggettate:
  • a tassazione esclusiva nel Paese di residenza o nel Paese di erogazione del reddito;
  • a tassazione esclusiva da parte di uno Stato, superate specifiche soglie di esenzione e/o applicazione di predeterminate aliquote (differenti da quelle previste dalla legislazione fiscale nazionale vigente);
  • a tassazione concorrente (cioè entrambi gli Stati prelevano un'imposta sullo stesso reddito) con diritto al credito d'imposta nel Paese di residenza.


In caso di trasferimenti della residenza nel corso dell'anno di riferimento, se il soggetto risiede in Italia per un periodo inferiore a metà anno, il frazionamento del periodo d'imposta è previsto solo in alcune Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione.
Oltre alla residenza, la cittadinanza (esclusiva o plurima) costituisce un ulteriore elemento rilevante per la definizione dell'ambito di applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.


Le Convenzioni possono prevedere regimi fiscali diversi a seconda che si tratti di pensioni erogate a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori del settore privato o di pensioni a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori pubblici.
COME RICHIEDERE L’APPLICAZIONE DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI
Il pensionato che risiede all'estero in uno dei Paesi con cui l'Italia ha stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali, se in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, può chiedere alla sede INPS che ha in gestione la prestazione l'applicazione della normativa prevista dalla specifica Convenzione. In questo modo, in presenza dei requisiti previsti, sarà possibile ottenere, per esempio, la detassazione della pensione italiana (in quanto tale reddito verrà assoggettato al regime fiscale del Paese di residenza) oppure l'applicazione di un trattamento fiscale più favorevole (es. imposizione solo in caso di superamento di determinate soglie di esenzione ed applicazione di aliquote differenti da quelle previste dalla legislazione fiscale italiana vigente).
A tal fine il pensionato può utilizzare l'apposito modulo disponibile nella sezione Moduli:
CI531 - EP-I/1 modulo italiano-inglese;
CI532 - EP-I/2 modulo italiano-francese;
CI533 - EP-I/3 modulo italiano-tedesco;
CI534 - EP-I/4 modulo italiano-spagnolo.
Il modello, da inviare, in originale e tramite posta ordinaria, alla sede INPS che ha in carico la prestazione, deve necessariamente contenere l'attestazione della residenza fiscale estera da parte dell'autorità straniera competente e deve essere accompagnato da altra documentazione eventualmente necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti da ciascuna Convenzione (per esempio, iscrizione all’ AIRE , cittadinanza).
Per l'attestazione della residenza fiscale estera, qualora il Paese di residenza utilizzi una propria modulistica, in alternativa al modello EP-I, il pensionato potrà inviare un’attestazione in lingua originale e tradotta in italiano, con traduzione conforme all’originale e firma legalizzata dall’Ufficio Consolare. L’Agenzia delle Entrate riconosce come validi ai fini dell’attestazione della residenza fiscale anche moduli in uso nei Paesi di residenza estera degli interessati, come per esempio il modulo 6166 rilasciato dall’Internal Revenue Service statunitense.
Per ottenere il rimborso dell'imposta italiana riferita agli anni precedenti, i non residenti in Italia, che intendono richiedere l'applicazione di una Convenzione contro la doppia imposizione fiscale per ottenere la detassazione totale o parziale dei propri redditi, possono presentare richiesta di restituzione delle tasse già trattenute al Centro Operativo dell'Agenzia delle Entrate di Pescara, via Rio Sparto 21, 65100 Pescara. La richiesta va presentata entro 48 mesi dalla data di applicazione della ritenuta fiscale, di cui si chiede la restituzione.
La richiesta di rimborso deve contenere l'attestazione di residenza ai fini fiscali nel Paese estero, rilasciata dall'autorità localmente competente, e la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dalla Convenzione.
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