L’Italia ha stipulato delle convenzioni per i regimi fiscali applicabili alle pensioni dei lavoratori privati. Queste convenzioni sono vigore con Francia, Brasile e Canada Alcuni accordi fra Stati stabiliscono regole particolari, che prevedono specifiche soglie di esenzione o la tassazione concorrente in entrambi i Paesi contraenti, con il riconoscimento del credito d'imposta come metodo per eliminare la doppia imposizione.
CONVENZIONE CON LA FRANCIA La Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali stipulata fra Italia e Francia per le pensioni dei lavoratori privati prevede, che: le pensioni e altre remunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato in relazione a un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato, con applicazione quindi del principio della tassazione concorrente della prestazione in entrambi i Paesi contraenti.» Il 20 dicembre del 2000 le amministrazioni finanziarie italiane e francesi hanno stipulato un Accordo amichevole, disponibile sul sito del Consolato Generale d'Italia a Parigi alla voce "Pensioni – convenzione italo-francese". L'accordo indica che tutte le pensioni di vecchiaia, anzianità, reversibilità e invalidità erogate in primo luogo dall'INPS, rientrano nell'ambito applicativo del paragrafo 2 dell'articolo 18 e sono tassabili sia in Italia sia in Francia (principio della tassazione concorrente). Quindi, l'INPS deve applicare la ritenuta d'imposta alle pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità e reversibilità corrisposte ai beneficiari residenti in Francia, con le modalità previste dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'imposta italiana applicata sulla pensione non è deducibile ai fini del calcolo del reddito imponibile in Francia, ma, per eliminare la doppia imposizione fiscale, l'articolo 24, paragrafo 2, lettera a) della Convenzione tra Italia e Francia prevede che il beneficiario residente in Francia ha diritto a un credito di imposta, corrispondente all'ammontare delle ritenute applicate dall'Italia sulla pensione, nei limiti dell'ammontare della relativa imposta francese. CONVENZIONE CON IL BRASILE La Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Brasile , per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati, prevede, all’art. 18, una soglia di esenzione (il limite è da controllare sul sito INPS) di 5.000 dollari statunitensi, corrispondenti a 4.227,61 euro per l’anno d’imposta 2021, e, per l’eccedenza, la tassazione secondo le regole della legislazione fiscale italiana (tassazione ordinaria IRPEF ). CONVENZIONE CON IL CANADA La Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Canada per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati, prevede, all’art. 18, una soglia di esenzione corrispondente alla somma equivalente di 12.000 dollari canadesi, pari a 8.093,88 euro per l’anno d’imposta 2021, e l’applicazione sull’eccedenza dell’aliquota più favorevole tra il 15% e quella prevista dalla legislazione fiscale italiana. Attualmente viene applicata l’aliquota del 15%, secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate.(Gli importi devono essere controllati sul sito INPS) CERTIFICAZIONE UNICA Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 ha introdotto, in sostituzione del CUD , la Certificazione Unica, che include, oltre ai redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione, anche quelli di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Il modello di Certificazione Unica dei redditi è necessario per la presentazione della dichiarazione dei redditi all'amministrazione finanziaria. Gli utenti in possesso di credenziali di accesso possono scaricare e stampare la Certificazione Unica disponibile online. Nel caso di pensioni esentate in tutto o in parte da imposizione fiscale in Italia, perché il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette, i redditi percepiti vengono così indicati:
Le aliquote delle addizionali regionali, comunali e degli enti locali sono determinate in base al domicilio fiscale del contribuente. Il decreto prevede che i non residenti abbiano il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito. Per le pensioni corrisposte ai non residenti, il luogo di produzione, è la sede legale dell'Istituto previdenziale erogante, Per le pensioni erogate dall'INPS, quindi, si applicano le aliquote previste per le addizionali della Regione Lazio e del Comune di Roma.
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