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Le risposte a tutti i tuoi dubbi

PIP - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO

20/3/2024

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Oggi  la pensione non ci garantisce un buon tenore di vita durante la nostra terza età. Dobbiamo integrare la nostra pensione con una forma pensionistica complementare. come il PIP Piano Individuale Pensionistico.
Il PIP (Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo) è una forma di previdenza complementare privata istituita da imprese di assicurazione. ll patrimonio complessivo dei PIP gestiti dalla stessa impresa di assicurazione costituisce un patrimonio separato e autonomo rispetto a quello dell’impresa di assicurazione che lo istituisce ed è destinato esclusivamente al pagamento delle prestazioni agli iscritti.
A COSA SERVE?
L'adesione al PIP permette di destinare parte dei tuoi risparmi per integrare la tua pensione di base e ricevere una pensione complementare, anche reversibile (in favore del coniuge o di altri beneficiari da te designati);
affrontare eventuali difficoltà personali e lavorative (ad esempio, spese sanitarie per te, il tuo coniuge e i tuoi figli, acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, anche dei tuoi figli, inoccupazione);
agevolare l’uscita dal mondo del lavoro e la transizione verso il pensionamento.
Al risparmio previdenziale lo Stato riconosce specifiche agevolazioni fiscali.
Al momento del pensionamento e, a condizione di avere almeno cinque anni di partecipazione al fondo, puoi ricevere:
tutto il capitale accumulato in rendita, che costituirà la tua pensione complementare;
fino a un massimo del 50% del montante accumulato in capitale e il restante in rendita;
tutta la tua posizione in capitale, ma solo se il 70% del montante accumulato (capitale iniziale e interessi maturati nel tempo) ti dà una rendita annua inferiore al 50% dell'assegno sociale.
La pensione complementare può essere reversibile in favore sia del coniuge sia di un’altra persona da te indicata. In caso di premorienza durante la fase di accumulo il capitale può essere riscattato dai tuoi eredi o dalle persone che hai designato.
Prima dell'età pensionabile, puoi prelevare tutto o parte del capitale per far fronte a eventi inattesi:
ANTICIPAZIONI
Spese sanitarie straordinarie documentate connesse a interventi e terapie conseguenti a gravissime condizioni (anche del tuo coniuge o dei tuoi figli).
Quando: in qualsiasi momento
Quanto: fino al 75% del capitale accumulato
Tassazione: l’aliquota varia tra il 15% e il 9% in base agli anni di partecipazione alla previdenza complementare
Acquisto e ristrutturazione documentati della prima casa di abitazione (per te e per i tuoi figli).
Quando: dopo 8 anni di partecipazione alla previdenza complementare
Quanto: fino al 30% del capitale accumulato
Tassazione: si applica un’aliquota del 23%
Motivi personali e familiari
Quando: dopo 8 anni di partecipazione alla previdenza complementare
Quanto: fino al 30% del capitale accumulato
Tassazione: si applica un’aliquota del 23%
Le richieste di anticipazione possono essere ripetute, anche con riferimento alla medesima causale, purché le somme ottenute non superino il limite massimo erogabile.
 RISCATTI
Per altre situazioni è invece possibile riscattare in tutto o in parte la posizione individuale:
Invalidità permanente o inoccupazione superiore ai 48 mesi, dimissioni o licenziamento, decesso dell’aderente.
Quanto: tutta la posizione individuale
Quando: in qualsiasi momento al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa
Tassazione: si applica un’aliquota del 23% per i riscatti della posizione individuale a seguito di dimissioni e licenziamento; negli altri casi, è prevista un’aliquota agevolata che varia tra il 15% e il 9%, in base al numero di anni di partecipazione alla previdenza complementare.
Inoccupazione non inferiore a 12 mesi (e non superiore a 48 mesi), in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria
Quanto: fino ad un massimo del 50% della posizione individuale
Quando: in qualsiasi momento al ricorrere delle circostanze previste dalla normativa
Tassazione: si applica un’aliquota agevolata che varia tra il 15% e il 9%, in base al numero di anni di partecipazione alla previdenza complementare
In alternativa al riscatto, se ti mancano non più di 5 anni alla pensione di vecchiaia, puoi chiedere al PIP il pagamento di una rendita integrativa temporanea anticipata (cosiddetta RITA).
Per poterne beneficiare devi inoltre aver cessato l’attività lavorativa, avere almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare e 20 anni di contribuzione alla previdenza obbligatoria.
Puoi anche richiederla fino a 10 anni prima dell’età pensionabile se sei inoccupato da più di 24 mesi.
In entrambi i casi, la rendita ti verrà corrisposta fino al conseguimento dell’età per la pensione di vecchiaia prevista nel sistema pensionistico obbligatorio.
Al risparmio previdenziale lo Stato riconosce specifiche agevolazioni fiscali:
  • i contributi che versi al PIP sono deducibili dal reddito IRPEF fino a 5.164,57 euro l'anno, quindi paghi subito meno imposte sui redditi. Entro lo stesso limite puoi portare in deduzione anche i versamenti effettuati a favore di familiari fiscalmente a carico(non è invece inclusa nel limite di deducibilità la eventuale quota di TFR versato);
  • i rendimenti della gestione finanziaria sono tassati con un’aliquota massima del 20% anziché del 26% come per la maggior parte delle forme di risparmio finanziario;
  • la pensione complementare e il capitale sono tassati con un'aliquota agevolata che varia tra il 15% e il 9% in base agli anni di partecipazione al PIP (viene tassata solo la parte relativa ai contributi precedentemente dedotti e alle quote di TFR versate);
  • le anticipazioni o riscatti della posizione individuale per far fronte a spese impreviste personali o familiari sono tassati con un’aliquota agevolata che varia tra il 15% al 9% in base al numero di anni di partecipazione; per alcune tipologie di richieste (ad esempio l’anticipazione per ristrutturare o acquistare la prima casa di abitazione o il riscatto a seguito di dimissioni e licenziamento) si applica l’aliquota del 23%
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