La procedura, che viene utilizzata dal nostro Paese, per i lavoratori stranieri che vogliono venire in Italia per motivi di lavoro, può risultare complicata e piena di insidie, Vediamo con questo articolo di darvi un piccolo aiuto. COME VIENE REGOLAMENTATO L’INGRESSO IN ITALIA?
Le principali disposizioni normative in materia di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro sono attualmente contenute nel Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni (articoli 22 e ss. ) e nel D.P.R. n. 394/1999. L’ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato (anche stagionale) e di lavoro autonomo, è possibile, salvo alcuni profili professionali per i quali è consentito l'ingresso al di fuori delle quote, solo nell’ambito delle quote massime d’ingresso annualmente stabilite dagli appositi decreti di programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro. QUALE PROCEDURA BISOGNA SEGUIRE PER FARSI ASSUMERE DA UN DATORE DI LAVORO? L’invio da parte di un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente residente in Italia, della richiesta di nulla osta per l’assunzione di un lavoratore extracomunitario rappresenta il momento di avvio dell’intera procedura. La domanda per ottenere il nulla osta al lavoro può essere presentata, attraverso l'apposita piattaforma online, solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto annuale di programmazione dei flussi secondo le modalità indicate in apposite circolari ministeriali adottate con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la presentazione delle domande stesse. Lo Sportello Unico per l’immigrazione (SUI) rilascia il nulla osta a condizione che la richiesta di assunzione avanzata dal datore di lavoro: • rientri nell’ambito della quota annualmente stabilita dal decreto flussi; • che nessun lavoratore italiano o comunitario o extracomunitario iscritto nelle liste di collocamento o censito come disoccupato sia disponibile ad accettare quel determinato impiego (anche nel caso di disponibilità il datore di lavoro ha, tuttavia, la facoltà di confermare la sua richiesta); • che non esistano motivi ostativi da parte della questura. COSA SUCCEDE DOPO? La Questura verifica la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero o del datore di lavoro, di motivi ostativi al rilascio del nulla osta. Lo Sportello Unico, acquisito dall’ Ispettorato Territoriali del Lavoro il parere sulle condizioni contrattuali applicabili e sulla capacità economica dell’impresa, nonché sulla sussistenza di quote, sentito il parere della Questura - convoca il datore di lavoro per la presentazione dei documenti indicati nella domanda, il rilascio del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il nulla osta sarà valido per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data del rilascio. A questo punto il lavoratore straniero deve fare richiesta del visto agli uffici consolari del suo paese di provenienza. Il Consolato comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia entro 30 giorni dalla richiesta, il visto d’ingresso e l’indicazione del codice fiscale. Una volta ottenuto il visto, il lavoratore può entrare in Italia. COSA OCCORRE FARE DOPO ENTRATI IN ITALIA? Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello Unico competente che verificata la documentazione, consegna al lavoratore il certificato di attribuzione del codice fiscale. Il lavoratore straniero, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo. Lo Sportello Unico provvede altresì a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo di richiesta del permesso di soggiorno che viene inviato alla Questura competente tramite l’inoltre di un apposito kit presso l’ufficio postale. Avete bisogno di assistenza per tradurre i vostri documenti? Controllate il mio sito e cercate il servizio adatto a voi Traduzioni giurate
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