Hai conseguito il tuo titolo di educatore all’estero (Paesi UE e Non UE) e vuoi esercitare la tua professione in Italia? Vediamo la procedura bisogna da seguire secondo gli ultimi aggiornamenti del mese di dicembre 2021 Gli educatori dei servizi educativi dell’infanzia che abbiano conseguito il titolo all’estero (Paesi UE e Non UE) e vogliano esercitare in Italia la professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia, possono chiedere il riconoscimento del titolo professionale ai sensi della direttiva 2005/36/CE.
CHI SONO GLI EDUCATORI PER I SERVIZI DELL’INFANZIA? In Italia la professione di educatore dei servizi educativi dell’infanzia è regolamentata a livello nazionale attraverso il Decreto legislativo n.65 del 13 aprile 2017 e il Decreto Ministeriale n. 378 del 9 maggio 2018, che disciplinano i requisiti richiesti per l’esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia, ovvero della figura professionale che predispone i contesti educativi, progetta e realizza attività volte a sviluppare nei bambini dai 3 ai 36 mesi le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato ambiente ludico, affettivo e cognitivo. L’educatore dei servizi educativi per l’infanzia opera all’interno dei nidi (con bambini di 3-36 mesi), delle sezioni primavera (24-36 mesi), dei servizi integrativi (spazi gioco 12-36 mesi, centri per bambini e famiglie, servizi in contesto domiciliare 3-36 mesi). È possibile esercitare in Italia la professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia, per quanti abbiano conseguito il titolo all’estero (Paesi UE e Paesi NON UE), richiedendo il riconoscimento del titolo professionale ai sensi della suddetta direttiva europea. In caso di differenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall’interessato/a, potranno essere somministrate delle misure compensative, nella specie di prova attitudinale o tirocinio di adattamento presso le strutture che ospitano servizi educativi per bambini dalla nascita ai tre anni di età. QUALE PROCEDURA? I cittadini comunitari in possesso dell’abilitazione alla professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia rilasciata da un Paese membro dell’UE dovranno documentare il valore legale della propria qualifica professionale esclusivamente attraverso l’attestazione di competenza professionale rilasciata ai sensi della direttiva europea dalla competente autorità del Paese di origine del titolo abilitante. Non saranno di conseguenza accettate per i titoli conseguiti in un Paese UE, le dichiarazioni di valore in loco rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero in quanto non previste dalla suddetta direttiva europea. Le dichiarazioni di valore rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche italiane in loco saranno, invece, richieste per le sole abilitazioni conseguite nei Paesi extra UE. Tuttavia, tali dichiarazioni non devono limitarsi ad attestare il valore del titolo di studio, ma certificarne anche il valore abilitante all’esercizio della professione. COME PRESENTARE LA DOMANDA? È possibile presentare apposita istanza di riconoscimento unicamente tramite la piattaforma “Riconoscimento Titolo Educatore dell’Infanzia” https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fripd.pubblica.istruzione.it%3A443%2FRIPD%2FEducatoreInfanzia%2FServizio Non saranno ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di riconoscimento professionale, per cui qualsiasi documentazione pervenuta in altre modalità presso gli Uffici del Ministero non verrà presa in considerazione. Per la modalità di presentazione della domanda si può far riferimento alla guida, che potrai trovare dopo l’accesso al portale. Maggiori informazioni puoi trovarle sul sito MIUR dedicato https://www.miur.gov.it/web/guest/riconoscimento-del-titolo-di-educatore-dei-servizi-educativi-dell-infanzia Se hai bisogno di aiuto per la traduzione dei tuoi documenti e titoli di studio consulta il mio sito. Posso aiutarti! https://www.traduzionibertelli.it/
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