RICONOSCIMENTO DEL TITOLO PROFESSIONALE CONSEGUITO ALL’ESTERO DI CONSULENTE IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE13/8/2021 Oggi parliamo del riconoscimento del titolo di Consulente in Proprietà Industriale conseguito all’estero. Per prima cosa cerchiamo di capire chi è il Consulente in Proprietà Industriale. E’ un libero professionista che si occupa, per conto di qualsiasi persona fisica o giuridica, di tutti gli adempimenti previsti dalle norme che regolano i servizi attinenti rispettivamente alla materia dei brevetti (per invenzioni, per modelli di utilità, per disegni) e alla materia dei marchi.
Il Ministero dello Sviluppo Economico-Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) è l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli professionali di Consulente in Proprietà Industriale conseguiti all’estero, titolo che può essere stato conseguito in ambito comunitario ed extra-comunitario da cittadini sia italiani che stranieri. Il decreto di riconoscimento del titolo consente, previo superamento di una prova attitudinale, l’iscrizione allo specifico Albo professionale per svolgere la professione in Italia. ATTENZIONE: a seguito dell'uscita del Regno Unito dall’Unione Europea i possessori di un titolo UK devono utilizzare la modulistica prevista per i cittadini extracomunitari. QUALE DOCUMENTAZIONE E’ NECESSARIA? Ecco l’elenco dei documenti necessari:
per titoli conseguiti in Paesi extracomunitari (Nuova procedura. In ottemperanza alla disposizione che impone dal 1° gennaio 2017, il divieto per le PP.AA. di ricevere domande cartacee si mette a disposizione dell’utenza modulistica compilabile informaticamente, senza necessità di scaricare. La nuova modulistica elettronica dal 16 agosto 2018 sostituisce quella cartacea fin qui in uso. per titoli conseguiti in Paesi comunitari (Nuova procedura. In ottemperanza alla disposizione che impone dal 1° gennaio 2017, il divieto per le PP.AA. di ricevere domande cartacee si mette a disposizione dell’utenza modulistica compilabile telematicamente, senza necessità di scaricare. La nuova modulistica elettronica dal 19 aprile 2018 ha sostituito quella cartacea fin qui in uso. Dal 20 aprile 2018 non sono più accettate domande cartacee.) Puoi scaricare moduli e istruzioni in questo link: https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/titoli-professionali-esteri/documentazione-per-il-riconoscimento Il modulo di domanda va accompagnato dall’attestazione di pagamento dell'imposta di bollo pari ad Euro 32,00 (equivalenti a due marche da bollo da Euro 16,00) effettuato tramite bonifico a favore di: "Bilancio dello Stato Capo VIII, Capitolo 1205, art. 1" BIC: BITAITRRENT - IBAN: IT 07Y 01000 03245 348 008 1205 01 IMPOSTA: Imposta di bollo - CAUSALE: Nome Cognome. Imposta di bollo istanza di riconoscimento presso MISE di qualifica professionale. Questa Amministrazione invierà tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento all’indirizzo indicato dall’interessato nella domanda. Sarà, pertanto, cura dell’interessato dare tempestiva comunicazione di ogni variazione dell’indirizzo, mediante comunicazione da effettuarsi con le seguenti modalità: Per il Consulente in proprietà industriale PEC: [email protected] SE IL TITOLO E’ STATO CONSEGUITO IN PAESE EXTRACOMUNITARIO: oltre ai documenti richiesti bisogna aggiungere: La Dichiarazione di valore in loco è un documento sintetico che attesta l’autenticità e legittimità di tutta la documentazione presentata, rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica italiana (Ambasciata o Consolato italiano) avente sede nel Paese in cui il titolo è stato conseguito ed attestante la natura dei titoli di studio e dei certificati di formazione e abilitazione professionale posseduti e il loro valore locale ai fini professionali. In particolare la dichiarazione di valore in loco dovrà contenere le seguenti informazioni:
L’originale di detta documentazione (titolo di studio e certificato attestante gli esami o le materie affrontate durante il corso di studi) dovrà essere preventivamente legalizzato dalla Rappresentanza, salvi i casi di esonero previsti da accordi e convenzioni internazionali. Per i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, detti originali in luogo della legalizzazione potranno risultare provvisti del timbro “Apostille” a cura della competente Autorità locale. I predetti documenti, se redatti in lingua straniera, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle Autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui gli stessi sono stati redatti oppure da una traduzione eseguita da un traduttore ufficiale e confermata dalla Rappresentanza diplomatica. Per i servizi di traduzione e legalizzazione posso aiutarti io. Consulta il mio sito!
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