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RICONOSCIMENTO PROFESSIONE DOCENTE

11/10/2023

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Per l' aspirante docente che, avendo conseguito i titoli professionali all’estero, intende formulare la richiesta di riconoscimento della professione in Italia il MIUR mette a disposizione una guida che permette di utilizzare  il nuovo sistema di Identity & Access Management che automaticamente stabilirà il collegamento al Servizio Riconoscimento Professione Docente tramite il portale IAM. 
LO SCOPO? 
Lo scopo della guida è dunque assistere l’utente durante l’intero iter di presentazione della domanda di verifica e di riconoscimento dei titoli conseguiti, fino all’emissione del decreto che ne riconosce la validità per l’esercizio della professione di docente.

Ecco il link
www.miur.gov.it/web/guest/ottenere-il-riconoscimento-della-professione-docente

PER QUALI PROFESSIONI?
I docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero (Paesi UE e Non UE) e vogliano esercitare in Italia la professione di docente, possono chiedere il riconoscimento del titolo professionale ai sensi della direttiva della direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016. E’ possibile chiedere il riconoscimento per le seguenti professioni:

–docente di scuola dell’infanzia;

–docente di scuola primaria

–docente di scuola secondaria di I grado

–docente di scuola secondaria di II grado.

Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente). In caso di differenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall’interessato, potranno essere somministrate delle misure compensative, nella specie di prova attitudinale o tirocinio di adattamento presso istituzioni scolastiche italiane. I soli cittadini comunitari in possesso di titolo rilasciato da un Paese membro dell’UE dovranno documentarne il valore legale solo ed esclusivamente con attestazione della competente autorità. Non saranno di conseguenza accettate per i titoli conseguiti in un Paese UE le dichiarazioni di valore in loco rilasciate dalla rappresentanze diplomatiche italiane all’estero in quanto non previste dalla normativa di riferimento.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento professionale sarà unicamente tramite la piattaforma Riconoscimento Professione Docente. Vai all'Applicazione “Riconoscimento Professione Docente”. Non saranno ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di riconoscimento professionale. Qualsiasi documentazione pervenuta in altre modalità presso gli uffici del Ministero sarà considerata irricevibile. Per i soli utenti che hanno già presentato regolare istanza entro e non oltre il 23 ottobre 2018 e che risulta agli atti dell’ufficio, la procedura resterà invariata e sarà evasa secondo la precedente modalità. Non è consentito un ulteriore invio on-line tramite l’applicazione per coloro che hanno già trasmesso in forma cartacea la documentazione, né riproporre una nuova richiesta per la stessa classe di concorso.

Bisogna ricordare, in questa sede, l'iter per il riconoscimento dei titoli accademi esteri.
Titoli accademici esteri
Il processo di  riconoscimento
I titoli accademici di studio stranieri non hanno valore legale in Italia. Pertanto - qualora debbano essere utilizzati nel nostro paese in vari ambiti - è necessario chiederne  il riconoscimento. Esso comporta un diverso percorso a seconda che il riconoscimento sia destinato a conferire valore legale al titolo attraverso il riconoscimento accademico o sia destinato a permettere di ottenere l’accesso ai pubblici concorsi o benefici specifici.
In tal  senso,  si devono attivare due diversi procedimenti regolati da norme differenti. 
il giudizio di  riconoscimento finalizzato (la vecchia Equivalenza) è un giudizio collegato a un caso specifico in base al quale si accerta  che il titolo di studio estero equivale a un titolo di studio italiano, senza per questo conferire valore legale al titolo (articolo 5  legge 148 del 2002  di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona  sul riconoscimento dei titoli di studio  dell’insegnamento superiore nella regione europea).

La dichiarazione di  riconoscimento accademico  (la vecchia  Equipollenza) è un’analisi dettagliata del percorso di studi  al cui termine l’atto dichiarativo conferisce valore legale al titolo e riconosce la validità del titolo straniero in Italia, assimilandolo una tantum a un titolo italiano e consentendone tutti gli usi ad esso collegabili (articoli 2 e 3 legge 148 del 2002 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona  sul riconoscimento dei titoli di studio  dell’insegnamento superiore nella regione europea).
Il riconoscimento accademico (equipollenza): procedimento amministrativo
Il riconoscimento accademico (l’equipollenza)  dei titoli di studio esteri è il provvedimento mediante  il quale  i singoli Atenei attribuiscono a un titolo di studio conseguito all’estero lo stesso valore legale di un titolo di studio presente nell’ordinamento italiano. Viene rilasciata a specifiche condizioni esclusivamente dagli Atenei italiani ed è quindi presso gli Atenei che si deve inoltrare domanda. Il riconoscimento viene effettuato dalle autorità accademiche competenti entro il termine fissato dalla legge. Le autorità accademiche competenti possono:
  • riconoscere l'equipollenza a tutti gli effetti del titolo accademico estero con quello rilasciato dall'Ateneo. La procedura di valutazione si conclude entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza;
  • riconoscere il titolo ai fini dell'abbreviazione del similare corso di studi cui iscriversi per completare il percorso accademico e ottenere il titolo italiano.
  • Ricerca completa strutture atenei
  • Il riconoscimento finalizzato (equivalenza) : procedimento amministrativo
Il riconoscimento finalizzato (equivalenza)  dei titoli di studio esteri è contenuto in un provvedimento (rilasciato solo per il motivo indicato e valido solo se utilizzato a quel fine, per cui deve essere nuovamente richiesta e il provvedimento nuovamente riemesso, ogni volta che si ripresenti il motivo d’interesse.

Per le traduzioni del titolo tiolo di studio o per avere una consulenza sul procedimento del riconoscimentodel titolo controlla il mio sito, puoi trovare il servizio più adattoa te.
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