I documenti in lingua straniera da presentare alle pubbliche amministrazioni
devono essere normalmente muniti di traduzione ufficiale. In Spagna, per effettuare una traduzione ufficiale è necessario rivolgersi ad un traduttore ufficiale ("traductor jurado") autorizzato dal "Ministerio de Asuntos Exteriores" spagnolo. L'elenco aggiornato di tali traduttori è disponibile nel sito pubblico del Ministero. DOVE DOBBIAMO PRESENTARE I DOCUMENTI? Esistono due possibilità: Documentazione con traduzione da presentare in Spagna: Non sono necessari di norma ulteriori interventi poiché la correttezza e validità del testo tradotto sono responsabilità unicamente del traduttore ufficiale; si consiglia comunque di verificare le informazioni con le autorità spagnole che devono accogliere la documentazione tradotta. Documentazione con traduzione da presentare in Italia o a una pubblica amministrazione italiana: Bisogna legalizzare la firma del traduttore ufficiale; la documentazione originale munita di traduzione dovrà essere presentata agli sportelli della Cancelleria Consolare di Madrid; la firma del traduttore deve essere depositata presso la Cancelleria Consolare, altrimenti è necessario farla autenticare prima dal "Ministerio de Asuntos Exteriores - Legalizaciones"; successivamente verrà legalizzata la firma del funzionario spagnolo di tale Ministero, con le stesse modalità. IMPORTANTE: La Cancelleria Consolare non ha un servizio di traduzioni al pubblico e non può legalizzare traduzioni libere effettuate da privati. APOSTILLE DE L’AJA o LEGALIZZAZIONE UNICA La Convenzione de L'Aja del 1961 stabilisce una formalità denominata "Apostille" de L'Aja, che viene apposta dello Stato stesso che ha rilasciato il documento:
L'Apostille certifica:
L'Apostille quindi può essere redatta nella lingua francese (lingua della Convenzione) oppure nella lingua ufficiale dell'autorità che l'ha rilasciata; in ogni caso l'intitolazione della legalizzazione deve essere sempre espressa nella forma francese di "Apostille QUANDO SERVE LA LEGALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI? Secondo la Convenzione bilaterale Italia e Spagna (Legge 11.12.1985, n. 761 - BOE n. 124 del 24.05.1986) la documentazione di stato civile rilasciata da uno dei due Stati (certificati di nascita, matrimonio, morte, ecc.) non si deve legalizzare se si presenta alle Autorità dell'altro Stato - a qualsiasi titolo -, a condizione che sia stata correttamente firmata, datata e timbrata. Inoltre non è più necessario richiedere che i documenti pubblici emessi in uno Stato UE (solo quelli previsti dal regolamento) siano perfezionati con l'Apostille de L'Aja del 5 ottobre 1961. Tali documenti pubblici sono: documenti amministrativi, atti notarili, sentenze e documenti consolari. COPIA AUTENTICA I cittadini dell'Unione Europea che necessitano di copie autenticate da presentare ad uffici della Pubblica Amministrazione italiana possono firmare un "atto di notorietà" che attesta la conformità delle copie al documento originale. Per ulteriori informazioni consulta il link https://consmadrid.esteri.it/consolato_madrid/it/i-servizi/domande-frequenti/traduzioni-legalizzazioni.html Ha bisogno di tradurre un certificato, un diploma o un documento commerciale? Scrivimi!
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