Ecco la seconda tappa del nostro viaggio per chi vuole trasferirsi in Spagna. Dopo il permesso di soggiorno e la residenza oggi parliamo dell’assistenza sanitaria, riconoscimento titoli di studio e patente di guida. ASSISTENZA SANITARIA
Per avere maggiori informazioni sull’assistenza sanitaria puoi consultare sia il link del Ministero spagnolo sia la guida interattiva del Ministero della Salute italiano. Ecco i link: http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani RICONOSCIMENTO TITOLO DI STUDIO Le procedure di riconoscimento professionale e omologazione dei titoli di studio italiani in Spagna sono di esclusiva competenza del Ministerio de Educación spagnolo. Ecco il link per vedere la procedura https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-convalidacion-no-universitarios.html Qui posso aiutarti io con i miei servizi di traduzione e legalizzazione. Consulta il mio sito! PATENTI DI GUIDA AUTOVETTURE E TARGHE La patente italiana è valida per guidare in Spagna, ma alla naturale scadenza dovrà essere rinnovata presso la competente autorità spagnola (Jefatura de Tráfico competente per residenza). La validità delle patenti rilasciate in Italia è prorogata a seconda della data di scadenza, alla luce della disposizione normativa più favorevole applicabile (decreto legge n. 18/2020 o Reg. UE 2020/698). Ai fini della circolazione sul suolo nazionale le patenti rilasciate in Italia con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 29 settembre 2020 sono prorogate fino al 29 luglio 2021. Per le patenti con scadenza originaria tra il 30 settembre 2020 e il 30 giugno 2021, la scadenza é prorogata di 10 mesi, a decorrere dalla data di scadenza originaria. Per la circolazione nei Paesi membri dell’UE, si prega di voler rivolgersi alle Autorità nazionali competenti alla definizione di validità e/o eventuali proroghe all’interno dei rispettivi territori. Patenti di guida italiane Gli Uffici Consolari accreditati in Paesi dell'Unione Europea non sono più abilitati al rilascio o rinnovo delle patenti di guida italiane. Tali competenze sono assegnate esclusivamente alle Autorità locali di ciascuno Stato membro. Il cittadino italiano che abbia stabilito la propria residenza in Spagna potrà: convertire la patente di guida italiana in una patente spagnola; tale operazione si denomina "canje" (attenzione: la conversione è una facoltà, non un obbligo, ma è consigliabile per motivi pratici); conservare la patente italiana fino a scadenza senza fare nulla (in questo caso si potrebbero verificare inconvenienti o ritardi in sede di rilascio del duplicato per smarrimento, furto o distruzione, essendo necessario richiedere notizie allo Stato che ha inizialmente rilasciato la patente). In ogni caso, alla scadenza, i cittadini italiani residenti in Spagna devono rinnovare la propria patente rivolgendosi esclusivamente alle Autorità locali È a tal fine necessario rivolgersi alla Jefatura Provincial de Tráfico della provincia di residenza: http://www.dgt.es/ 2. Radiazione di autoveicoli con targa italiana per definitiva esportazione Avviso importante: dal 1º gennaio 2020 la radiazione dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) per definitiva esportazione del veicolo all'estero non potrà più essere richiesta per il tramite della rete diplomatico/consolare. Il nuovo art. 103 del Codice della Strada prevede che la cancellazione dal PRA per definitiva esportazione all'estero di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi sia disposta a condizione che i suddetti siano stati sottoposti a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di radiazione. Pertanto, dal 1º gennaio 2020, la radiazione dovrà' essere richiesta prima che il veicolo venga esportato, in modo da consentire il controllo dell'avvenuta revisione nei tempi stabiliti dalla legge. Una volta effettuata la radiazione, il veicolo cancellato potrà' circolare su strada per raggiungere i transiti di confine per l'esportazione solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall'art. 99 del Codice della Strada. In fase di prima applicazione della nuova disciplina il veicolo radiato sarà' munito anche della carta di circolazione originale annullata per esportazione e non valida per la circolazione. A partire dal 1 gennaio 2020, quindi, gli Uffici Consolari non potranno piu' accettare richieste di cancellazione dal PRA di veicoli esportati all'estero in data successiva. Per ulteriori informazioni consultare la sezione del sito ACI dedicata alle esportazioni: http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-praticheauto/esportazione.html E la prossima settimana terminiamo il nostro viaggio con la ricerca del lavoro, pensioni, assistenza fiscale.... Per tutti i servizi di traduzione e legalizzazione consulta il mio blog o scrivimi!
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