In queste settimane abbiamo approfondito il tema del riconoscimento dei titoli di studio esteri, ci siamo soffermati sulle diverse procedure e sui diversi termini (equipollenza, equivalenza e equiparazioni). Oggi concludiamo parlando delle istruzioni per procedere al riconoscimento. ISTRUZIONI
Ogni procedura di riconoscimento segue passaggi diversi e chiama in causa interlocutori differenti. Legalizzazione e apostille I documenti in lingua straniera da far valere in Italia per la Pubblica Amministrazione devono essere legalizzati e tradotti in lingua Italiana. La legalizzazione garantisce l’autenticità di titoli di studio e certificati. Se il Paese in cui si è conseguito il titolo aderisce alla convenzione dell’Aja (1961), al posto della legalizzazione sui documenti va apposta l’Apostille. ACCESSO A PUBBLICI CONCORSI PER RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO ALLE DIPENDENZE DI UNA PA La documentazione deve chiarire: 1) in modo inequivocabile il valore legale del titolo estero presentato al riconoscimento, cioè che il titolo sia spendibile su tutto il territorio nazionale estero e NON si tratti di un titolo non riconosciuto dallo Stato ove ha sede l’Istituto/Università/Scuola che lo ha emesso. 2) il livello del titolo (primo, secondo, terzo) 3) se il titolo di per sé sia abilitante a una professione regolamentata o non regolamentata nel paese di provenienza 4) l’esistenza di una tesi dall’ateneo/scuola/Istituto alla fine del corso di studio. Occorre, perciò, allegare la dichiarazione di valore in loco delle rappresentanze italiane con contenuto ben dettagliato o il diploma supplement rilasciato. Per notizie circa la natura del titolo (accademico, professionalizzante, specialistico, di settore, di ricerca, post laurea, ciclo unico, ecc.) e il suo livello (primo, secondo o terzo) nel paese ove è stato conseguito, oltre la sua ufficialità a livello nazionale, è bene, però, munirsi preventivamente anche dell’estratto ENIC NARIC del paese che ha emesso il Titolo da cui si deduca che detto titolo è riconosciuto dallo Stato ove ha sede l’ateneo/scuola/Istituto o dell’attestato di comparabilità dell’ENIC NARIC Italia. La domanda dovrà essere presentata direttamente all’amministrazione che ha prodotto il bando di concorso corredandola dei seguenti documenti: 1. titolo di studio, tradotto e legalizzato; 2. certificato analitico degli esami sostenuti, con relativa traduzione; 3. documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo; 4. dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di paesi UE, SEE/EFTA e della Confederazione svizzera). L’amministrazione interessata invierà la documentazione al MUR che emanerà entro 90 giorni il provvedimento conclusivo e lo comunicherà sia all’amministrazione, sia all’interessato. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'Università e della Ricerca VALUTAZIONE DI TITOLI E CERTIFICAZIONI COMUNITARIE Le amministrazioni italiane possono valutare le qualifiche rilasciate da istituzioni di un paese dell’Unione europea, nei casi di procedimento nel quale è richiesto il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienza professionale e ogni altro attestato per la certificazione di competenze acquisite. L'amministrazione responsabile valuta la corrispondenza dei titoli o certificati acquisiti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica tramite la preventiva acquisizione del parere favorevole espresso dal MUR. FINI PREVIDENZIALI In base a quanto stabilito dall’art. 3 comma 1 lettera b) del DPR 30 luglio 2009, n. 189, così come modificato dall’Art. 1 comma 28-quinquies Legge 15/2022, è possibile far valutare titoli di studio esteri a fini previdenziali, per il riscatto del relativo periodo di studio. Al riconoscimento del titolo di studio provvede il MUR, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148. La domanda dovrà essere presentata direttamente all’amministrazione interessata (es. INPS) corredandola dei seguenti documenti: 1. titolo di studio, tradotto e legalizzato; 2. certificato analitico degli esami sostenuti, con relativa traduzione; 3. documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo; 4. dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di paesi UE, SEE/EFTA e della Confederazione svizzera). L’amministrazione interessata invierà la documentazione al MUR che emanerà entro 90 giorni il provvedimento conclusivo e lo comunicherà sia all’amministrazione, sia all’interessato. Nel caso la valutazione del titolo estero sia negativa, è possibile presentare una istanza di riesame producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo. La prossima settimana parleremo della legalizzazione dei titoli e traduzioni. 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