In questo articolo cercheremo di fornire maggiori informazioni riguardanti il riconoscimento accademico e quello professionale. Diverso dal riconoscimento della qualifica professionale, che abilita direttamente all’esercizio di una determinata professione, è il riconoscimenti accademico. Quest’ultimo, infatti, consente al possessore di un diploma di continuare gli studi o avvalersi di un titolo accademico in un altro Stato membro dell’ U.E. Questo tipo di riconoscimento non è regolato dal diritto comunitario ma ricade nella sfera di competenza degli Stati membri, responsabili per il contenuto e l’organizzazione dei loro sistemi educativi e formativi. In particolare, l’equipollenza dei titoli di Studio, scolastici o accademici è la procedura mediante la quale l’autorità scolastica o accademica di uno Stato membro determina l’equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito in un altro Stato membro con un determinato titolo presente nel proprio ordinamento.
Le Autorità italiane competenti al riconoscimento dei titoli di studio sono: - gli Uffici Scolastici Provinciali, per i titoli di Studio pre-universitari; - le Università, per i diplomi di Laurea; - il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), per i titoli di Dottorato. In particolare, i cittadini italiani o dell’UE (o non UE) in possesso di titolo accademico straniero, conseguito a seguito di studi e esami svoltisi presso Università statali o legalmente riconosciute, che aspirino a chiedere il riconoscimento in Italia del proprio “curriculum studiorum” possono avanzare richiesta in tal senso presso una Università di loro scelta che preveda un corso di studi simile a quello da loro effettuato. La documentazione da presentare alle segreterie delle università è, di solito, la seguente: • domanda diretta al Rettore dell’Università italiana prescelta; • originale del titolo finale di scuola secondaria superiore (o certificato sostitutivo), che sia valido per l’ammissione all’Università del Paese in cui esso è stato conseguito; • originale del certificato analitico degli esami universitari rilasciato dalla predetta Università (che attesti date e sedi degli esami, ove questi si fossero parzialmente svolti anche presso sedi universitarie diverse da quella che ha rilasciato il titolo); • programmi di studio (su carta intestata dell’università straniera o avvalorati con timbro della università stessa),di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero, con relativa traduzione in italiano; l’autenticità di tali programmi, come pure di tutta la documentazione precedente deve essere confermata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana in loco; • originale del titolo accademico posseduto; • generalmente tre fotografie (di cui una autenticata se trattasi di cittadini extra-comunitari residenti all’estero). L’Italia sottoscrive accordi con paesi UE ed extra UE, volti ad agevolare il riconoscimento dei titoli di studio. Detti accordi, che hanno in allegato l’elenco delle Università alle quali detti accordi si applicano, non rendono automatico il riconoscimento del titolo di studio, ma semplicemente ne facilitano l’iter. Hai necessità di assistenza per il tuo riconoscimento titolo di studio? Guarda il mio sito potrai trovare il servizio per te!ASSISTENZA RICONOSCIMENTO TITOLI DI STUDIO
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