Volete trasferirvi per motivi di studio o di lavoro all’estero e avete la necessità di far riconoscere il vostro titolo di studio italiano? Cosa fare? Per aiutarvi al termine ho inserito un piccolo glossario con alcuni termini utili, per chi deve richiedere il riconoscimento del proprio titolo di studio. Le procedure di riconoscimento dei titoli e delle qualifiche italiane all’estero e la documentazione richiesta per ottenere tale riconoscimento dipendono dalle regole e dalla legislazione specifica del paese dove si intende ottenere tale riconoscimento. ACCORDI BILATERALI SI? O NO? DA DOVE INIZIARE? Pertanto non esiste alcuna forma di riconoscimento sovranazionale o automatico tra differenti paesi. Anche nel caso di accordi bilaterali o multilaterali riferiti al riconoscimento, si dovrà sempre sottoporre una richiesta di riconoscimento o passare tramite una procedura valutativa nel sistema estero. Questo è valido anche all’interno dei Paesi dell’Unione Europea In tutti i casi di riconoscimento, la documentazione da presentare è definita dall’autorità estera competente. Per questo si dovrà verificare:
In alcuni paesi esistono Centri nazionali di informazione sul riconoscimento dei titoli di studio. Chi è interessato a veder riconosciuti all’estero i propri titoli potrà rivolgersi direttamente al centro d’informazione nel paese in cui intende trasferirsi per studio o lavoro: in questo modo otterrà le informazioni necessarie sulle opportunità di riconoscimento e sulle procedure previste. I Centri di informazione più strutturati si riferiscono ai 55 paesi aderenti alle reti ENIC-NARIC: sul sito http://www.enic-naric.net/country-pages.aspx potrete trovare l’elenco di tali paesi e i relativi Centri di informazione. Sempre sul sito ENIC-NARIC, sono riportate informazioni sulle autorità di ogni paese al mondo che si occupano di istruzione e formazione superiore, suddivise per Regioni dell’UNESCO: Africa, Paesi arabi, Asia e Pacifico, Europa e Nord America, America e Caraibi, Paesi del Mediterraneo. Si consiglia di contattare la rappresentanza diplomatica in Italia del paese dove si intende ottenere il riconoscimento del titolo al fine di verificare la specifica legislazione nazionale e l’ente estero di riferimento preposto per tali procedure. Uno strumento utile è il quadro dei titoli italiani. Qui allegato Il CIMEA ha inoltre attivato un servizio di certificazione e comparazione di titoli italiani - Credential Information Service - che risponde all'esigenza di rendere sempre più comprensibili e riconoscibili le qualifiche italiane all'interno del panorama internazionale. PICCOLO GLOSSARIO CHE POTREBBE ESSERE UTILE! APOSTILLA Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la necessità di legalizzare gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere è sostituita da un’altra formalità: l’apposizione della “postilla” (o apostille). Pertanto, una persona proveniente da un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso la Rappresentanza consolare e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso la competente autorità interna designata da ciascuno Stato - e indicata per ciascun Paese nell’atto di adesione alla Convenzione stessa (normalmente si tratta del Ministero degli Esteri) - per ottenere l’apposizione dell’apostille sul documento. Così perfezionato, il documento viene riconosciuto in Italia. CORRISPONDENZA Nel settore della valutazione e del riconoscimento dei titoli di studio, una qualifica si definisce corrispondente ad un’altra quando entrambe, rilasciate da istituzioni ufficiali e facenti parte ufficialmente del sistema nazionale di riferimento, appartengono al medesimo livello di istruzione (in considerazione delle classificazioni internazionali dei titoli) e hanno uguale natura (accademica, professionalizzante o di ricerca). La corrispondenza tra due titoli non comporta alcun riconoscimento formale e non determina alcuna espressione di effetti giuridici, infatti tutti gli altri elementi delle due qualifiche possono essere differenti (ambito disciplinare, durata, diritti accademici, ecc.). La qualifica riconosciuta corrispondente rimarrà sempre qualifica estera in Italia senza produrre alcun effetto giuridico, avendo solo uno scopo comparativo in merito alla titolazione generale di riferimento. Pertanto la corrispondenza è esito di un parere comparativo e non di una valutazione collegata ad una specifica procedura di riconoscimento. EQUIVALENZA Nel settore della valutazione e del riconoscimento dei titoli di studio, una qualifica si definisce equivalente ad un’altra quando entrambe, rilasciate da istituzioni ufficiali e facenti parte ufficialmente del sistema nazionale di riferimento, appartengono al medesimo livello di istruzione (in considerazione delle classificazioni internazionali dei titoli), hanno uguale natura (accademica, professionalizzante o di ricerca), appartengono al medesimo settore disciplinare e producono nel sistema di riferimento i medesimi effetti accademici (come la possibilità di accesso a medesimi corsi di livello superiore). L’equivalenza tra due titoli è utilizzata in alcune procedure di riconoscimento finalizzato in Italia e produce effetti giuridici solo in riferimento allo scopo valutativo specifico (accesso ad un determinato corso, accesso ad un determinato concorso). L’equivalenza non determina il riconoscimento di tutti gli effetti giuridici della qualifica, infatti alcuni elementi specifici delle due qualifiche possono differire (durata, curriculum specifico degli esami, numero di crediti, ecc.), pertanto la qualifica riconosciuta equivalente rimarrà sempre qualifica estera in Italia, ma produrrà solo alcuni effetti collegati allo scopo per cui è stata richiesta la valutazione (accesso a “quel” corso, accesso a “quel” concorso). Al concetto di equivalenza ci si riferisce anche utilizzando il termine di “idoneità” nelle procedure di riconoscimento accademico. LEGALIZZAZIONE La legislazione di alcuni Paesi prevede che tutti i documenti ufficiali, inclusi quelli che attestano il possesso di titoli di studio, debbano essere legalizzati allo scopo di garantirne l'autenticità. In Italia tale procedura è svolta dalla Prefetture competenti per zona. Se questa norma è in vigore anche nel Paese estero di ottenimento del titolo, si dovrà verificare l'autorità competente alla legalizzazione. Se il Paese in cui si è conseguito il tuo titolo ha aderito alla Convenzione dell'Aia (5 ottobre 1961), si dovrà far apporre sul titolo stesso la cosiddetta Postilla de L'Aia (Aja Apostille). Non è obbligatorio né far legalizzare il titolo di studio né farvi apporre la Postilla de L'Aia: se il tuo titolo è stato rilasciato da uno dei Paesi che hanno firmato la Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 - Legge 106/1990 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia); se il tuo titolo di studio è stato rilasciato da un'istituzione tedesca, a seguito della Convenzione italo-tedesca sull'esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici - Legge 176/1973. EQUIPOLLENZA Nel settore della valutazione e del riconoscimento dei titoli di studio, una qualifica si definisce equipollente ad un’altra quando entrambe, rilasciate da istituzioni ufficiali e facenti parte ufficialmente del sistema nazionale di riferimento, producono tutti gli effetti giuridici e hanno il medesimo “valore legale”. Pertanto, una qualifica estera riconosciuta equipollente produrrà sempre i medesimi effetti giuridici di quella italiana corrispondente. In questi casi tutti gli elementi della qualifica estera ufficiale (livello, natura, durata, crediti, diritti accademici e professionalizzanti, curriculum degli studi, ecc.) devono corrispondere a quelli della qualifica italiana al fine di decretarne l’equipollenza tramite le procedure vigenti DICHIARAZIONE DI VALORE La Dichiarazione di valore è un documento di trasparenza, scritto in italiano, che dà informazioni su un dato titolo di studio conseguito all'estero e sul suo valore nel Paese che lo ha rilasciato (ufficialità o meno dell'istituzione erogante, requisiti di accesso al relativo corso di studi, durata del corso, ecc.). Tale Dichiarazione viene emessa dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero (Ambasciate/Consolati) competenti per zona: per competente per zona si intende la Rappresentanza Diplomatica italiana più vicina alla città dell'istituzione che ha rilasciato il titolo straniero. Tutti i documenti da presentare al fine di ottenere la Dichiarazione di Valore sono da richiedere alla Rappresentanza Diplomatica italiana competente per il rilascio della medesima (Ambasciate/Consolati). Il rilascio della Dichiarazione di valore non significa che il titolo estero sia riconosciuto in Italia, infatti le Rappresentanze Diplomatiche italiane non hanno alcuna competenza in merito al riconoscimento delle qualifiche italiane, pertanto ogni comparazione/equiparazione svolta all’interno di tale documento non vincola in alcun modo le istituzioni competenti per legge a svolgere le procedure di riconoscimento. Hai bisogno di tradurre i tuoi documenti? Cerchi aiuto per il riconoscimento del tuo titolo? Controlla il mio sito troverai il servizio adatto a te! ASSISTENZA RICONOSCIMENTO TITOLI DI STUDIO Traduzioni giurate
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