Oggi parliamo del riconoscimento del titolo di studio estero per specifiche finalità. Spiegheremo per quale scopo viene usato questo riconoscimento e come avviene. In alternativa al riconoscimento accademico (la vecchia equipollenza), è possibile richiedere, per specifiche finalità, un riconoscimento finalizzato del livello di studio conseguito all’estero.
Con la Convenzione di Lisbona del 2002, infatti, è stato introdotto in Italia il concetto di riconoscimento finalizzato del titolo estero COSA E' IL RICONOSCIMENTO FINALIZZATO Si tratta di una comparazione tra il tipo di titolo e il livello di studio conseguito all’estero (ad es. titolo accademico, non accademico, di primo, secondo o terzo livello) e il medesimo tipo e livello di un titolo italiano richiesto a un determinato scopo e può essere utilizzata solo per alcuni fini:
È fondamentale chiedersi qual è la finalità per cui è richiesto un riconoscimento nel nostro sistema prima di presentare qualsiasi domanda. In esito a tale indagine, la domanda di riconoscimento, individuato il fine, si presenta direttamente all’amministrazione che lo deve valutare, la quale si rivolge al MUR per ottenere il riconoscimento effettuato dal ministero stesso o per il parere sul riconoscimento effettuato dall’amministrazione stessa. COME PRESENTARE LA DOMANDA? L’interessato deve, quindi, presentare domanda di valutazione del proprio titolo all’amministrazione che gestisce una delle procedure sopra specificate. Alla domanda vanno allegati determinati specifici documenti: Consultare il sito web del MIUR allegato: www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli-3 DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA COSA SUCCEDE? L’amministrazione è tenuta a trasmettere al MUR la domanda corredata della relativa documentazione dal momento in cui riceve la domanda e lo comunica all’interessato e all’amministrazione stessa. In caso di valutazione di titoli di studio per partecipare a selezioni per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni, è l'amministrazione interessata che, acquisito il parere del Ministero, emette il provvedimento di riconoscimento. Il MUR, infatti, entro 60 giorni (articolo 4, DPR n. 189 del 2009) dal ricevimento della domanda, rilascia il parere in base al quale l’amministrazione interessata adotta o meno il provvedimento di riconoscimento, e lo comunica al Ministero e all’interessato. Il MUR può dover approfondire l’esame del titolo presentato o dover individuare la cosiddetta classe di laurea italiana o l’ambito della materia. In questo caso, occorre tempo aggiuntivo, dovendosi interpellare organi interni o esterni competenti sul punto specifico. In caso di diniego Qualora il provvedimento sia di diniego al riconoscimento, è possibile chiedere il riesame (articolo 5 DPR 189 del 2009) al MUR, se il riconoscimento è effettuato dal MUR o all’amministrazione procedente se il riconoscimento è effettuato dalla stessa, entro trenta giorni dalla notifica del diniego stesso, producendo nuova documentazione. SERVIZIO ASSISTENZA PROCEDURA RICONOSCIMENTO TITOLI DI STUDIO Vuoi richiedere il riconoscimento del tuo titolo e non sai cosa fare? Consulta il mio sito per trovare il servizio adatto a te!
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