Le due ultime settimane abbiamo pubblicato due articoli sui vari tipi di riconoscimento non accademico. Oggi concludiamo con i due ultime finalità, vale a dire la valutazione di titoli e certificazioni comunitari e le selezioni pubbliche di personale non dipendente. VALUTAZIONE DI TITOLI E CERTIFICAZIONI COMUNITARIE
L'articolo 12 della Legge 25 gennaio 2006, n. 29 consente alle amministrazioni italiane di valutare qualifiche rilasciate da istituzioni di un paese dell’Unione europea, nei casi di procedimento nel quale è richiesto il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienza professionale e ogni altro attestato per la certificazione di competenze acquisite. L'amministrazione responsabile valuta la corrispondenza dei titoli o certificati acquisiti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica tramite la preventiva acquisizione del parere favorevole espresso dal MUR. SELEZIONI PUBBLICHE DI PERSONALE NON DIPENDENTE In base quanto stabilito dall'Art. 1, comma 28-quinquies, punto 3.1 della Legge 15/2022, è possibile far valutare titoli di studio esteri per le selezioni pubbliche di personale non dipendente. Al riconoscimento del titolo di studio provvede il MUR, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148. PROFESSIONI REGOLAMENTATE E NON REGOLAMENTATE Vuoi richiedere il riconoscimento del tuo titolo di studio, ma non conosci l'iter per la tua professione? In Italia le professioni si dividono in due categorie:
Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere uno specifico titolo di studio. Si tratta di professioni aperte indifferentemente sia ai possessori di titoli di studio italiani che esteri. Professioni regolamentate: sono quelle il cui esercizio è regolato dalla legislazione nazionale. La legge stabilisce sia il titolo di studio indispensabile che i successivi requisiti di addestramento alla pratica della professione (per es. tirocinio e/o esame di Stato per l’abilitazione professionale) e le norme di deontologia professionale. L’Italia riconosce le qualifiche professionali estere (il cosiddetto riconoscimento professionale) applicando: alle qualifiche di provenienza UE la legislazione comunitaria; si tratta delle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, che prevedono il riconoscimento della professione estera: l’autorità italiana competente può subordinare il riconoscimento a una misura compensativa (esame attitudinale o tirocinio di adattamento); alle qualifiche di provenienza non-UE, il DPR 394/99, Artt. 49-50, e il successivo DPR 334/04, con cui si estende ai titoli non-comunitari la possibilità del riconoscimento professionale attraverso misure compensative. Troverete maggiori dettagli la prossima settimana. Vuoi ricevere assistenza nella procedura di riconoscimento titolo estero? Rivolgiti al nostro studio ASSISTENZA RICONOSCIMENTO TITOLI DI STUDIO
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